Cassazione Penale, Sentenza n. 45201/2023 del 09/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio e porto/detenzione di arma comune da sparo. Il ricorrente denunciava: inosservanza e errata applicazione di norme cautelari (artt. 273, 274, 275, 292 c.2 lett. c, c‑bis c.p.p.), motivazione apparente e generica, mancata valutazione adeguata dei gravi indizi di colpevolezza e dell'attualità delle esigenze cautelari. Sosteneva una diversa dinamica fattuale (la vittima avrebbe iniziato l'aggressione, il ricorrente si sarebbe impossessato dell'arma dell'Argenti e avrebbe sparato verso il basso per difesa) e che intercettazioni/contatti successivi erano tentativi di chiarimento; chiedeva misura meno afflittiva per condizioni di salute e storia personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica: i gravi indizi di colpevolezza risultano da dichiarazioni immediate della vittima, dalle intercettazioni, dalla missiva indirizzata a un detenuto (Emanuele Argenti) contenente riferimenti identificativi e dalla corrispondenza dei rilievi sui capi di abbigliamento con fori da proiettile. Il Tribunale ha altresì motivatamente ritenuto sussistere l'attualità del pericolo di recidiva, considerata la brutalità del fatto, i futili motivi, gli elementi volti a sviare le indagini e la gravità dei precedenti penali del ricorrente; la custodia cautelare in carcere è stata ritenuta proporzionata e necessaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma determinata, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha richiamato la sentenza Corte Cost. n.186/2000 in ordine ai criteri di valutazione della colpa nella determinazione delle spese.
Norme richiamate
Norma relativa alla struttura e motivazione delle misure cautelari; richiamata nel ricorso per violazione di onere motivazionale. La Corte rileva che il Tribunale ha adempiuto all'obbligo di motivazione concreta.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la custodia cautelare quando sussiste il pericolo di ulteriore pericolo di commissione di reati. La Corte conferma che il giudice di merito ha effettuato valutazione prognostica della pericolosità, considerando modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto.
Regole generali sulle misure cautelari personali e loro proporzionalità; usata per valutare la scelta della custodia in carcere come misura idonea e proporzionata rispetto alle esigenze cautelari.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Disciplina della informativa sulle ragioni dell'applicazione della misura cautelare: richiamata nel ricorso. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente illustrato i presupposti e le ragioni di fatto che giustificano la misura.
Norma che impone l'onere delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il La Cognata alle spese.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di valutazione del comportamento processuale e della responsabilità nella determinazione delle somme a carico del ricorrente; la Corte di Cassazione la invoca per escludere colpa nella determinazione dell'onere contributivo ove non sussistano motivi per ritenere mala fede.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 6, n. 1909 del 18/06/1993 (Pasquale); Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022 (Iordachescu)
Principi richiamati: il sindacato di Cassazione sulle valutazioni probatorie del giudice del merito è limitato ai casi di manifesta illogicità; il requisito di attualità del pericolo richiede valutazione prognostica basata su modalità, personalità e contesto e non necessita di previsione di specifiche occasioni di recidiva.
Massime di principio
- In sede di riesame e di legittimità la valutazione degli indizi di colpevolezza è essenzialmente di merito: la Cassazione sindaca solo la presenza di motivazione adeguata e l'assenza di manifesta illogicità, non una diversa interpretazione dei fatti.
- Intercettazioni, dichiarazioni rese nell'immediatezza della vittima, corrispondenza contenente riferimenti identificativi e riscontro materiale (es. fori sugli indumenti) costituiscono elementi molto pregnanti per la gravità indiziaria.
- Per ritenere l'attualità del pericolo di recidiva non è necessario dimostrare occasioni concrete future di reiterazione; è sufficiente una prognosi avvalorata dalle modalità del fatto, dalla personalità dell'indagato (es. precedenti gravi) e da comportamenti post‑fatto (es. tentativi di sviare le indagini).
- La mera asserzione difensiva di una versione alternativa dei fatti, senza confutare puntualmente e documentalmente gli elementi decisivi (intercettazioni, dichiarazioni immediate, riscontri tecnici), difficilmente prevale in sede di legittimità.
- La scelta della misura cautelare deve essere motivata sul punto della proporzionalità e sull'idoneità di misure meno afflittive; tuttavia l'esistenza di precedenti penali pesanti e indizi concreti di pericolo può giustificare la custodia in carcere.
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