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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37052/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Due imputati, condannati in appello, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 9 gennaio 2025. La vicenda concreta riguarda un trasporto illecito di rifiuti, ritenuto non occasionale dai giudici di merito sulla base di elementi quali il dato ponderale, l'eterogeneità dei rifiuti trasportati e la disponibilità di un mezzo specificamente destinato al trasporto di materiali. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto vizio di motivazione, sostenendo che non vi fossero elementi per affermare la responsabilità e chiedendo sostanzialmente l'assoluzione; con il secondo motivo hanno contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché diretto a censurare la ricostruzione del fatto e non a evidenziare reali illogicità della motivazione, il secondo perché generico e comunque infondato, mancando elementi positivi a sostegno delle attenuanti e risultando ostativi i plurimi precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che il primo motivo proponeva censure di fatto e non denunciava vizi logici della motivazione, mentre il secondo era generico e, in ogni caso, manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato sorretto da una motivazione coerente, basata sull'assenza di elementi favorevoli indicati dalla difesa e sui precedenti penali degli imputati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    delimita il perimetro del sindacato di legittimità, escludendo censure meramente fattuali o dirette a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    prevede il reato di gestione illecita di rifiuti; la non occasionalità del trasporto illecito può essere desunta da indici sintomatici quali provenienza imprenditoriale del rifiuto, eterogeneità e quantità dei materiali, e precedenti attività preparatorie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995 - 01

    la non occasionalità della condotta di trasporto illecito di rifiuti può risultare da indici sintomatici, non essendo necessario un accertamento espresso di abitualità.

  • Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590

    le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente in assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi positivi valutabili a favore dell'imputato; la loro mancanza legittima il diniego.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili doglianze che si risolvono nella mera contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e non presenti reali vizi di manifesta illogicità.
  • Nel reato di gestione illecita di rifiuti, la non occasionalità del trasporto abusivo può essere desunta da plurimi indici sintomatici, tra cui la provenienza imprenditoriale dei rifiuti, la loro eterogeneità, la quantità e la presenza di operazioni preliminari di raccolta o deposito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e valorizzi elementi ostativi, come precedenti penali.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGestione rifiuti
RamiProcesso penaleReati ambientali
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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