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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12701/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da una causa di scioglimento della comunione immobiliare tra due soggetti, definita in primo grado e poi confermata in appello. La Corte d'appello dell'Aquila aveva rigettato l'appello principale del soccombente. Contro tale sentenza era stato proposto ricorso per cassazione, poi dichiarato inammissibile con ordinanza n. 18059/2025. Avverso questa ordinanza è stato proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore revocatorio perché l'adunanza camerale del 4-2-2025 non era stata comunicata al nuovo difensore munito di procura speciale. Nel merito della revocazione, il ricorrente sosteneva che l'ordinanza di inammissibilità fosse viziata per mancato rispetto del contraddittorio, poiché non aveva potuto depositare memoria. La Corte ha ritenuto fondato il motivo revocatorio, ha revocato la precedente ordinanza e ha proceduto alla fase rescissoria, esaminando i due originari motivi del ricorso per cassazione. Con il primo motivo si denunciava, in sostanza, un vizio motivazionale della sentenza d'appello nella ricostruzione dei beni da dividere: in particolare un appartamento sito in Teramo, in via Cona, che il ricorrente assumeva essere stato acquistato da una società di fatto poi regolarizzata in s.n.c. e non dai condividenti; inoltre si contestava la mancata attribuzione di un valore nella massa per un immobile in Tortoreto Lido, via De Gasperi, sostenendo che esso fosse stato acquistato in comunione e che spettassero al ricorrente la metà del valore e i frutti civili. Con il secondo motivo si lamentava l'erronea o omessa motivazione sulla contestazione delle risultanze della c.t.u. e sulla scelta del progetto divisionale adottato dal giudice di merito. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: perché formulati come censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. in un giudizio soggetto alla disciplina della c.d. doppia conforme; e, comunque, perché la motivazione della sentenza d'appello superava il minimo costituzionale e non presentava i vizi denunciabili in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto la revocazione limitatamente alla fase rescindente, revocando l'ordinanza n. 18059/2025 per mancata comunicazione dell'adunanza camerale al difensore del ricorrente. Tuttavia, nella fase rescissoria, ha esaminato il ricorso originario per cassazione e lo ha dichiarato inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente e, poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre a dare atto del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Le spese del solo giudizio di revocazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione dell'ordinanza di cassazione per errore revocatorio anche quando l'errore riguardi la percezione di atti o fatti del procedimento di cassazione.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore di fatto percettivo, se decisivo, integra il presupposto della revocazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione conforme alla proposta comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3, richiamando l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la mancata comunicazione dell'adunanza camerale impedisce alla parte di esercitare il diritto di difesa mediante memoria prima della decisione.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    nelle ipotesi di doppia conforme è inammissibile il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione; il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti ammessi dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante è deducibile quando la violazione del minimo costituzionale risulti dal testo del provvedimento.

  • art. 111 Cost.

    impone l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiede che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    nelle decisioni rese in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. opera una forma tipica di responsabilità aggravata per abuso del processo, con condanna a somme sia in favore della controparte sia della cassa delle ammende.

  • art. 402 c.p.c.

    impone, una volta revocata la decisione di cassazione, la prosecuzione immediata nella fase rescissoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    serve quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione dell'adunanza camerale alla parte o al difensore costituisce errore revocatorio decisivo quando la decisione di cassazione presupponga, anche implicitamente, la ritualità del contraddittorio e tale omissione abbia impedito l'esercizio del diritto di difesa mediante memoria.
  • La revocazione dell'ordinanza di cassazione per errore di fatto non richiede la riproposizione integrale dei motivi originari del ricorso, ma richiede l'indicazione del vizio revocatorio e l'esposizione dei fatti rilevanti.
  • In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si allegano e dimostrano le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Il vizio motivazionale oggi deducibile in cassazione non coincide con l'insufficienza o non condivisibilità della motivazione, ma solo con l'omesso esame di un fatto storico decisivo oppure con la mancanza assoluta, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione, rilevabili dal testo della sentenza.
  • Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o della c.t.u. sono inammissibili se si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito e non indicano un vizio di legittimità effettivamente denunciabile.
  • La decisione resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare l'applicazione delle misure previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come forma tipica di responsabilità aggravata per abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieComunioneImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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