Cassazione Civile, Ordinanza n. 14562/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La vicenda origina da una dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale e confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello. Successivamente la società fallita e il suo amministratore unico proposero ricorso per cassazione; con ordinanza la Corte dichiarò il ricorso inammissibile e condannò la parte ricorrente alle spese. Il fallimento ha poi chiesto la correzione materiale di tale ordinanza, rilevando che nell'epigrafe dell'ordinanza l'amministratore non era stato indicato tra i ricorrenti, con il risultato che la condanna alle spese sembrava riferibile solo alla società e non anche all'amministratore, sebbene la procura speciale fosse stata sottoscritta anche da costui in proprio e il ricorso fosse stato redatto anche nel suo interesse. L'istanza deduceva quindi un evidente lapsus calami e chiedeva l'integrazione dell'epigrafe e del dispositivo.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale ex artt. 287 e ss. c.p.c., ritenendo evidente la mancata indicazione dell'amministratore unico tra i ricorrenti. Ha ordinato la correzione dell'ordinanza precedente inserendo in epigrafe il nominativo dell'amministratore e integrando il dispositivo della condanna alle spese in modo da riferirla espressamente anche a lui, oltre che alla società. La correzione è stata disposta con mandato alla cancelleria.
Norme richiamate
richiamato quale base del reclamo e del ricorso avverso la dichiarazione di fallimento
richiamato nel ricorso per la revoca della dichiarazione di fallimento
richiamato in relazione alla procura speciale per il ricorso per cassazione
fondano il potere della Corte di correggere l'errore materiale contenuto nell'ordinanza di legittimità
Massime di principio
- L'errore materiale in un provvedimento è emendabile quando dal contesto processuale emerga in modo univoco un lapsus calami o una mera omissione non incidente sulla volontà decisoria.
- La correzione può riguardare sia l'epigrafe sia il dispositivo del provvedimento, quando la mancata indicazione di una parte produce incertezza sull'effettivo destinatario della statuizione sulle spese o su altri effetti processuali.
- Ai fini della riferibilità della condanna alle spese, rileva la chiara individuazione dei soggetti che hanno proposto il ricorso e la loro effettiva partecipazione processuale, desumibile anche dalla procura e dal contenuto dell'atto introduttivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14520/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14521/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14522/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14525/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14527/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14529/2024 del 24/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →