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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14562/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La vicenda origina da una dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale e confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello. Successivamente la società fallita e il suo amministratore unico proposero ricorso per cassazione; con ordinanza la Corte dichiarò il ricorso inammissibile e condannò la parte ricorrente alle spese. Il fallimento ha poi chiesto la correzione materiale di tale ordinanza, rilevando che nell'epigrafe dell'ordinanza l'amministratore non era stato indicato tra i ricorrenti, con il risultato che la condanna alle spese sembrava riferibile solo alla società e non anche all'amministratore, sebbene la procura speciale fosse stata sottoscritta anche da costui in proprio e il ricorso fosse stato redatto anche nel suo interesse. L'istanza deduceva quindi un evidente lapsus calami e chiedeva l'integrazione dell'epigrafe e del dispositivo.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale ex artt. 287 e ss. c.p.c., ritenendo evidente la mancata indicazione dell'amministratore unico tra i ricorrenti. Ha ordinato la correzione dell'ordinanza precedente inserendo in epigrafe il nominativo dell'amministratore e integrando il dispositivo della condanna alle spese in modo da riferirla espressamente anche a lui, oltre che alla società. La correzione è stata disposta con mandato alla cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    richiamato quale base del reclamo e del ricorso avverso la dichiarazione di fallimento

  • art. 162 l.fall.

    richiamato nel ricorso per la revoca della dichiarazione di fallimento

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato in relazione alla procura speciale per il ricorso per cassazione

  • artt. 287 e ss. c.p.c.

    fondano il potere della Corte di correggere l'errore materiale contenuto nell'ordinanza di legittimità

Massime di principio

  • L'errore materiale in un provvedimento è emendabile quando dal contesto processuale emerga in modo univoco un lapsus calami o una mera omissione non incidente sulla volontà decisoria.
  • La correzione può riguardare sia l'epigrafe sia il dispositivo del provvedimento, quando la mancata indicazione di una parte produce incertezza sull'effettivo destinatario della statuizione sulle spese o su altri effetti processuali.
  • Ai fini della riferibilità della condanna alle spese, rileva la chiara individuazione dei soggetti che hanno proposto il ricorso e la loro effettiva partecipazione processuale, desumibile anche dalla procura e dal contenuto dell'atto introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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