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Sentenza

Sentenza del 06/02/2015 n. 2239 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'imposta comunale sulla pubblicità per il 2007, richiesta con avviso di accertamento per una scritta in marmo sulla facciata di un edificio e una targa davanti al portone, relativi a un'agenzia assicurativa. La società contestava di essere il soggetto passivo e chiedeva inoltre il rimborso delle somme versate per gli anni 2000-2006. La CTP di Brescia aveva annullato l'avviso, ma negato il rimborso perché riteneva competente il Comune; la CTR Lombardia aveva respinto sia l'appello della società sia quello incidentale di Aipa. In Cassazione, Aipa ha sostenuto che la società fosse soggetto passivo in quanto titolare di locali nell'edificio e operatrice dell'attività assicurativa. La società ha contestato il diniego del rimborso e la compensazione delle spese.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e compensato le spese del giudizio di legittimità. Il ricorso principale di Aipa è stato dichiarato inammissibile: la censura, formulata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti sulla natura della scritta e della targa, senza denunciare un vizio di motivazione. Il primo motivo incidentale sul rimborso è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: non era stato precisato se la domanda di rimborso fosse stata previamente presentata all'ente competente né se vi fosse stato diniego espresso o silenzio-rifiuto; tale questione era logicamente preliminare rispetto all'individuazione del soggetto competente. È quindi rimasto precluso l'esame della censura sulla competenza del concessionario a disporre i rimborsi. Il secondo motivo incidentale sulle spese è stato rigettato: la compensazione disposta dalla CTR era giustificata dalla reciproca soccombenza in appello. Restano ferme le statuizioni della CTR, che aveva confermato l'annullamento dell'accertamento e il diniego del rimborso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 6, comma 1

    La Corte non decide nel merito chi fosse il soggetto passivo dell'imposta: dichiara inammissibile la censura di Aipa perché, pur prospettata come violazione della norma, richiedeva una nuova valutazione dei fatti.

  • Artt. 365 e 366 c.p.c.

    Il motivo si presenta carente in relazione al requisito dell'autosufficienza, che attiene anche al controricorso ed al ricorso incidentale per effetto del rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c..

    Il ricorso incidentale deve esporre in modo autosufficiente i fatti processuali decisivi. In questo caso occorreva indicare se e quando fosse stata presentata la domanda di rimborso e quale esito avesse avuto, perché tali dati condizionavano l'ammissibilità della domanda giudiziale.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 11, commi 1 e 3

    La decisione non stabilisce se, in caso di gestione in concessione, il concessionario sia competente a disporre il rimborso: la censura relativa al comma 3 è rimasta preclusa per l'inammissibilità del motivo, dovuta alla mancata esposizione dei presupposti fattuali e processuali della richiesta.

  • Art. 92, comma 2, c.p.c.

    Appare, infatti, di palmare evidenza che nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza qui oggetto di ricorso per cassazione la CTR della Lombardia abbia correttamente applicato l'art. 92 c.p.c., comma 2, compensando le spese del grado di giudizio tra le parti, che le aveva visto reciprocamente soccombenti, essendo stato rigettato sia l'appello principale proposto dalla Rossi, Raschi & Coppola S.n.c., sia l'appello incidentale proposto dall'Aipa S.p.A. avverso la sentenza di primo grado.

    La compensazione delle spese del grado d'appello è stata ritenuta corretta in ragione della reciproca soccombenza, essendo stati rigettati entrambi gli appelli.

  • Art. 91 c.p.c.

    La società ha invocato questa disposizione per contestare la compensazione delle spese, ma la censura è stata rigettata: la Corte ha ritenuto corretta la compensazione in base all'art. 92, comma 2, c.p.c., data la reciproca soccombenza in appello.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione di fatti e prove presentando la censura come violazione di legge; per contestare la ricostruzione fattuale occorre individuare e formulare correttamente un vizio deducibile in sede di legittimità.
  • Una domanda di rimborso tributario per annualità precedenti deve essere descritta in modo da chiarire la previa presentazione dell'istanza all'amministrazione competente e l'esito espresso o tacito. Se questi passaggi decisivi non sono documentati e indicati nel ricorso, la censura può essere dichiarata inammissibile senza esaminare chi fosse competente a disporre il rimborso.
  • Quando la domanda di rimborso è proposta insieme all'impugnazione di un accertamento relativo a un'altra annualità, la verifica dei presupposti processuali e dell'eventuale previa istanza va affrontata prima della questione su quale soggetto abbia competenza a decidere il rimborso.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla reciproca soccombenza quando entrambe le parti hanno proposto impugnazioni e ciascuna è risultata soccombente sulla propria.

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