Cassazione Penale, Sentenza n. 45149/2023 del 09/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui la Corte d'appello di L'Aquila aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 14/11/2022, ritenendo che il difensore non avesse allegato, contestualmente all'impugnazione, la dichiarazione/elezione di domicilio prevista a pena d'inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022. In cassazione la difesa ha contestato l'applicabilità di tale obbligo perché la sentenza impugnata era stata pronunciata il 14/11/2022, antecedentemente all'entrata in vigore della novella (la cui efficacia era stata prorogata dalla legge 199/2022 al 30/12/2022), richiamando l'art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non fosse applicabile alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della riforma, in base all'art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022 (con proroga dell'entrata in vigore al 30/12/2022 dalla legge 199/22). Poiché la sentenza impugnata è del 14/11/2022, la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato l'appello inammissibile per la mancata allegazione della dichiarazione di domicilio. Pertanto la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di L'Aquila per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)
La norma dispone che, unitamente all'atto di impugnazione, il difensore della parte privata debba depositare, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022
La disposizione transitoria limita l'applicazione della nuova disciplina alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore della riforma; pertanto le impugnazioni relative a sentenze pronunciate anteriormente non sono assoggettate al nuovo requisito.
Ha prorogato l'entrata in vigore della riforma al 30 dicembre 2022, rilevante per valutare la decorrenza temporale dell'applicabilità delle nuove disposizioni processuali.
Massime di principio
- Per verificare la sussistenza di nuovi oneri formali nell'impugnazione (es. dichiarazione/elezione di domicilio) occorre sempre controllare la data di pronuncia della sentenza impugnata rispetto all'entrata in vigore della riforma e alle eventuali proroghe previste dalle norme transitorie.
- Una omissione formale prevista 'a pena d'inammissibilità' può essere comunque priva di effetti se la norma introduttiva non si applica retroattivamente alle sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore: in tal caso l'impignorabilità per omissione è erronea.
- Il difensore che si trovi dinanzi a una dichiarazione di inammissibilità per mancanza di un nuovo requisito deve verificare e dedurre in via di gravame la non applicabilità temporale della norma (art. 89 d.lgs. 150/2022 e modifiche/.proroghe), e può impugnare in Cassazione se la Corte territoriale ha errato nell'applicazione.
- Prima di depositare un'impugnazione, controllare sempre le norme transitorie e la data di efficacia delle modifiche procedurali; quando la sentenza impugnata è anteriore all'entrata in vigore dei nuovi obblighi, non è necessario allegarli.
- In caso di decisione di inammissibilità basata su norma introdotta successivamente alla sentenza impugnata, la via corretta è il ricorso per cassazione per violazione delle norme transitorie: la Corte di Cassazione può annullare il provvedimento e rimettere gli atti per il prosieguo.
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