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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46330/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e danneggiamento (art. 635, comma 2, n.1 c.p.) articolando tre censure: 1) errata applicazione dell'art. 337 c.p., vizio di motivazione e travisamento delle prove: sostiene che il gesto di brandire il vetro fosse autolesionistico e non diretto agli agenti, mancando il dolo specifico volto a impedire l'atto degli ufficiali; 2) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena, con omissioni sull'applicazione del minimo edittale, delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e sul computo per continuazione; 3) mancata applicazione e mancata motivazione circa l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.4 c.p. (speciale tenuità del danno patrimoniale) relativamente al valore della bacheca di vetro danneggiata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (art. 337 c.p.), rilevando che dalle ricostruzioni di merito risultava che il pezzo di vetro era stato prima rivolto verso gli agenti e che la condotta poteva integrare resistenza anche se in parte autolesionistica. Tuttavia ha accolto il terzo motivo: l'appello non ha fornito motivazione sul diniego dell'applicazione dell'art. 62, comma 1, n.4 c.p.; rilevate altresì carenze motivazionali sulla determinazione della pena e sulla continuazione. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla determinazione della pena e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello per nuovo esame sulla determinazione della pena.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Una condotta apparentemente autolesionistica può integrare il reato di resistenza se è finalizzata a impedire l'attività del pubblico ufficiale; il giudice valuta la finalità e le circostanze fattuali (es. prima aver rivolto l'oggetto verso gli agenti).
  • Se il difensore prospetta l'applicazione dell'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62, comma 1, n.4), il giudice deve esprimersi e motivare specificamente la valutazione, preferibilmente considerando il criterio oggettivo (valore intrinseco della cosa danneggiata).
  • La determinazione della pena richiede una motivazione completa: occorre trattare espressamente l'applicazione del minimo edittale, delle attenuanti generiche (con misura) e degli aumenti per continuazione; omissioni o ambiguità su questi punti possono determinare annullamento limitato alla pena.
  • Se vi è doppia conformità tra primo grado e appello si forma un unico corpo motivazionale, ma ciò non esime la Corte di cassazione dal sindacare la correttezza della motivazione sui punti essenziali relativi alla pena e alle attenuanti invocate.
  • In situazioni similari, la difesa dovrebbe documentare il valore del bene danneggiato e chiedere espressamente l'applicazione dell'art. 62, comma 1, n.4, affinché il giudice sia obbligato a fornire motivazione puntuale in caso di diniego.

Testo integrale

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