Cassazione Penale, Sentenza n. 46330/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e danneggiamento (art. 635, comma 2, n.1 c.p.) articolando tre censure: 1) errata applicazione dell'art. 337 c.p., vizio di motivazione e travisamento delle prove: sostiene che il gesto di brandire il vetro fosse autolesionistico e non diretto agli agenti, mancando il dolo specifico volto a impedire l'atto degli ufficiali; 2) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena, con omissioni sull'applicazione del minimo edittale, delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e sul computo per continuazione; 3) mancata applicazione e mancata motivazione circa l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.4 c.p. (speciale tenuità del danno patrimoniale) relativamente al valore della bacheca di vetro danneggiata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (art. 337 c.p.), rilevando che dalle ricostruzioni di merito risultava che il pezzo di vetro era stato prima rivolto verso gli agenti e che la condotta poteva integrare resistenza anche se in parte autolesionistica. Tuttavia ha accolto il terzo motivo: l'appello non ha fornito motivazione sul diniego dell'applicazione dell'art. 62, comma 1, n.4 c.p.; rilevate altresì carenze motivazionali sulla determinazione della pena e sulla continuazione. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla determinazione della pena e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello per nuovo esame sulla determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
La Corte conferma che la resistenza può essere integrata anche da comportamenti in parte autolesionistici se tali comportamenti sono volti a impedire o ostacolare l'atto del pubblico ufficiale; nel caso la ricostruzione di merito ha ritenuto provato che il pezzo di vetro era stato rivolto anche verso gli agenti
art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. (danneggiamento)
Applicata per il distruggere le ante di vetro della bacheca; costituisce il titolo di reato per il danneggiamento materiale dell'arredo dell'Ufficio Volanti
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. (attenuante speciale per tenuità del danno patrimoniale)
La Corte ha ritenuto che il giudice di appello abbia omesso di motivare il diniego di tale attenuante: quando viene chiesta va valutata espressamente la speciale tenuità in termini oggettivi (valore della cosa) e motivata, e l'assenza di motivazione legittima l'annullamento limitato alla pena
Massime di principio
- Una condotta apparentemente autolesionistica può integrare il reato di resistenza se è finalizzata a impedire l'attività del pubblico ufficiale; il giudice valuta la finalità e le circostanze fattuali (es. prima aver rivolto l'oggetto verso gli agenti).
- Se il difensore prospetta l'applicazione dell'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62, comma 1, n.4), il giudice deve esprimersi e motivare specificamente la valutazione, preferibilmente considerando il criterio oggettivo (valore intrinseco della cosa danneggiata).
- La determinazione della pena richiede una motivazione completa: occorre trattare espressamente l'applicazione del minimo edittale, delle attenuanti generiche (con misura) e degli aumenti per continuazione; omissioni o ambiguità su questi punti possono determinare annullamento limitato alla pena.
- Se vi è doppia conformità tra primo grado e appello si forma un unico corpo motivazionale, ma ciò non esime la Corte di cassazione dal sindacare la correttezza della motivazione sui punti essenziali relativi alla pena e alle attenuanti invocate.
- In situazioni similari, la difesa dovrebbe documentare il valore del bene danneggiato e chiedere espressamente l'applicazione dell'art. 62, comma 1, n.4, affinché il giudice sia obbligato a fornire motivazione puntuale in caso di diniego.
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