Cassazione Penale, Sentenza n. 18117/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso del Pubblico Ministero contestava l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Salerno (sentenza 14/06/2024) dai reati di detenzione per la vendita di prodotti con segni falsi (art. 474, secondo comma, cod. pen.) e di ricettazione aggravata (art. 473 cod. pen.). Le doglianze erano: 1) errata attribuzione di rilievo all'incapacità dei prodotti contraffatti di trarre in inganno la libera determinazione dell'acquirente (ossia valutazione sbagliata dell'elemento dell'inganno/idoneità allettiva dei segni falsi); 2) critica alla motivazione del Tribunale che aveva ipotizzato, senza fondamento logico, che la scarsa qualità potesse far pensare a una fabbricazione da parte dell'imputato; 3) mancanza di adeguata motivazione sull'assoluzione per ricettazione, con richiamo alla possibile integrazione del reato presupposto ad opera di terzi. Inoltre il procedimento si è sviluppato sull'ammissibilità dell'impugnazione del PM alla luce della modifica normativa (legge n.114/2024) che ha inciso sui termini di impugnabilità delle sentenze di proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento della Corte d'appello di Salerno del 26/11/2024 che aveva qualificato l'impugnazione del PM come ricorso per cassazione ritenendola inammissibile per la sopravvenuta modifica normativa. La Corte di cassazione ha ritenuto applicabile il principio tempus regit actum: poiché la sentenza impugnata era stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della legge n.114/2024 (14/06/2024 < 25/08/2024), il regime dell'impugnazione vigente al momento della pronuncia (ossia la possibilità per il PM di appellare) si applica. Ne consegue che l'impugnazione del Pubblico Ministero è ammissibile e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Salerno perché celebri il giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 474, secondo comma, cod. pen.
Norma sostanziale riguardante la detenzione per la vendita di prodotti con segni falsi; la sentenza di merito aveva assolto l'imputato ritenendo che i prodotti non fossero idonei a trarre in inganno l'acquirente, valutazione censurata dal PM
Norma sostanziale richiamata in relazione al reato di ricettazione; la Corte evidenzia la necessità di motivazione adeguata sull'assoluzione per tale fattispecie
art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Disposizioni che individuano i reati per i quali, in principio, il pubblico ministero può proporre la citazione diretta e sulle quali si è dibattuta l'impugnabilità delle sentenze di proscioglimento
art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dalla Corte d'appello per escludere la possibilità di appello del PM dopo la modifica legislativa; la Corte di cassazione ha invece ritenuto che la modifica non si applichi alle sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della legge n.114/2024
legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 2, comma 1, lett. p)
Modifica il regime impugnatorio (sostituisce art. 593, comma 2 primo periodo). La Corte di cassazione ha stabilito che non essendovi disposizioni transitorie la nuova disciplina non si applica alle sentenze pronunciate prima della sua entrata in vigore, in virtù del principio tempus regit actum
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (abrogato)
Riferimento alla disciplina abrogata e alle valutazioni sulle modalità di esercizio dell'impugnazione; la Corte distingue tra disciplina del diritto di impugnare e disciplina delle modalità di esercizio
principio tempus regit actum (giurisprudenziale)
Principio applicato dalla Corte: il regime impugnatorio applicabile è quello vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata, perché in quel momento nasce il diritto di impugnare
Sentenza Sez. U. n. 27614 del 29/03/2007 (Lista)
Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio per cui, quando cambiano le discipline senza norme transitorie, si deve fare riferimento al momento della pronuncia per individuare il regime impugnatorio applicabile
Riferimento giurisprudenziale Sez. 5, n. 05/02/2025, P.
Ulteriore pronuncia della Corte che ha affermato l'operatività del regime impugnatorio vigente al momento della pronuncia della sentenza (menzionata per confermare il principio applicato nel caso)
Massime di principio
- Quando cambiano le norme processuali senza disposizioni transitorie, per stabilire quale disciplina impugnatoria si applica occorre fare riferimento alla legge in vigore al momento della pronuncia della sentenza impugnata (principio tempus regit actum).
- Le modifiche legislative successive alla pronuncia non privano retroattivamente il diritto di impugnazione sorto al momento della sentenza: se la sentenza è anteriore alla riforma, il pubblico ministero può esercitare gli strumenti di impugnazione previsti allora.
- La qualificazione formale dell'impugnazione (es. appello vs ricorso per cassazione) non può essere sottratta dal giudice con motivazioni basate esclusivamente su modifiche normative sopravvenute che non si applicano al tempo della pronuncia impugnata.
- Sulle assoluzioni per carenza di idoneità dei beni a trarre in inganno (nei reati di contraffazione) il giudice deve fornire motivazione adeguata: non è sufficiente una deduzione logica non supportata da elementi probatori secondo cui la scarsa qualità proverebbe la produzione da parte dell'imputato.
- In caso di assoluzione per ricettazione occorre esplicitare le ragioni che escludono la responsabilità: se la motivazione si fonda su un'asserita inidoneità dei beni a trarre in inganno, il giudice di merito deve argomentare perché ciò escluda anche il reato presupposto di contraffazione o la responsabilità di terzi.
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