Cassazione Penale, Sentenza n. 34598/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Verona, pronunciata quale giudice del riesame ai sensi dell’art. 324 c.p.p., che aveva confermato il decreto del pubblico ministero di ispezione, perquisizione e sequestro presso una società impegnata nella sperimentazione. Erano stati sequestrati documenti e otto cani coinvolti nell’attività sperimentale. Con il primo motivo si deduceva la violazione dell’art. 262, comma 1, c.p.p.: pur riconosciuta la cessazione delle esigenze probatorie, il Tribunale non avrebbe disposto la restituzione degli animali. Con il secondo motivo si denunciava, ai sensi degli artt. 253, comma 1, e 125 c.p.p., una motivazione apparente sulla concreta finalità probatoria del sequestro e sulla necessità del vincolo per l’accertamento dei fatti. Il ricorso per cassazione è stato però presentato dalla legale rappresentante in proprio, mentre il riesame era stato proposto dalla stessa esclusivamente nella qualità di legale rappresentante della società. La Procura generale ha chiesto l’inammissibilità per difetto di legittimazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito i due motivi sul sequestro. Il riesame era stato proposto dalla ricorrente in rappresentanza della società, terza interessata e titolare dell’interesse alla restituzione dei beni; il ricorso per cassazione risultava invece presentato da lei personalmente, soggetto diverso da quello che aveva impugnato in sede di riesame e privo di un interesse attuale e concreto alla restituzione di beni spettanti alla società. Inoltre, la procura allegata non possedeva i requisiti dell’art. 122 c.p.p. per la procura speciale e, ove l’impugnazione fosse stata intesa come proposta dalla società, sarebbe stata necessaria la rappresentanza in giudizio tramite difensore munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 c.p.p. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Come, infatti, chiaramente affermato da questa Corte, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come sarebbe la Aptuit ove il ricorso fosse stato presentato dalla PILLA nella qualità di legale rappresentante (circostanza priva di un chiaro riferimento testuale nel ricorso per cassazione) varrebbe comunque la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui le stesse "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale", analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.
Il soggetto portatore di un interesse meramente civilistico deve stare in giudizio tramite un difensore munito di procura speciale.
Diversamente, il ricorso per cassazione risulta formalizzato dalla PILLA in proprio, ed è, peraltro, e ad ulteriore conferma di quanto sopra detto, corredato di procura non avente comunque i requisiti prescritti dall'art. 122 del codice di rito per il conferimento della procura speciale necessaria per la partecipazione al giudizio delle parti private.
La procura destinata alla partecipazione al giudizio delle parti private deve possedere i requisiti prescritti dall’art. 122 c.p.p.; una procura priva di tali requisiti non soddisfa l’onere di rappresentanza.
PILLA MARIA, in proprio, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Verona, in funzione di giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen., che confermava il provvedimento impugnato
La disposizione individua la funzione del Tribunale quale giudice del riesame del provvedimento di sequestro; nel caso deciso, tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito le censure rivolte contro l’ordinanza.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue l’onere della ricorrente di sostenere le spese del procedimento.
Il primo motivo di ricorso censura l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 262, comma 1, cod. proc. pen. atteso che il Tribunale, pur avendo riconosciuto la cessazione delle esigenze probatorie, non avrebbe provveduto alla restituzione degli esemplari.
La ricorrente invocava la restituzione dei beni sequestrati dopo la cessazione delle esigenze probatorie; la Corte non ha deciso tale questione nel merito, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
Il secondo motivo di ricorso censura l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 253, comma 1, e 125 cod. proc. pen. per motivazione apparente in punto di concreta finalità probatoria del sequestro e di necessità di vincolo ai fini dell'accertamento dei fatti.
La censura prospettava che il provvedimento di sequestro dovesse essere motivato sulla concreta finalità probatoria e sulla necessità del vincolo; la Corte non ha affrontato questa questione nel merito.
Il secondo motivo di ricorso censura l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 253, comma 1, e 125 cod. proc. pen. per motivazione apparente in punto di concreta finalità probatoria del sequestro e di necessità di vincolo ai fini dell'accertamento dei fatti.
La censura prospettava il difetto di motivazione sull’effettiva finalità probatoria e sulla necessità del sequestro; la Corte non ne ha valutato la fondatezza, per l’inammissibilità del ricorso.
Come, infatti, chiaramente affermato da questa Corte, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come sarebbe la Aptuit ove il ricorso fosse stato presentato dalla PILLA nella qualità di legale rappresentante (circostanza priva di un chiaro riferimento testuale nel ricorso per cassazione) varrebbe comunque la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui le stesse "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale", analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.
In combinazione con la regola dell’art. 100 c.p.p., la procura speciale deve consentire la valida partecipazione in giudizio del soggetto interessato; la Corte ha rilevato che la procura prodotta non rispettava i requisiti dell’art. 122 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro un provvedimento del riesame deve provenire dal soggetto che ha proposto l’impugnazione nella fase precedente, oppure deve risultare validamente proposta da un diverso soggetto legittimato: la persona fisica che rappresentava in sede di riesame un ente non può impugnare in proprio senza dimostrare una propria legittimazione e un interesse attuale e concreto.
- Il rappresentante legale di una società non può ottenere personalmente la restituzione di beni sequestrati che spettano alla società, se non deduce un distinto interesse personale, attuale e concreto all’impugnazione.
- Il soggetto portatore di un interesse meramente civilistico sta in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale; la procura deve inoltre rispettare i requisiti prescritti dall’art. 122 c.p.p.
- La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non vi siano ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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