Cassazione Penale, Ordinanza n. 09362/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Deduceva violazione di legge, vizio motivazionale e travisamento della prova, sostenendo che il giudice di secondo grado avesse omesso di valutare integralmente le dichiarazioni rese da un soggetto sentito dapprima come fonte confidenziale e poi come persona informata sui fatti, dichiarazioni che avrebbero consentito l'individuazione dell'imputato. Chiedeva quindi l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze riproducessero sostanzialmente questioni già dedotte in appello e già esaminate e disattese con motivazione coerente, senza una specifica e autonoma confutazione; ha inoltre osservato che le censure miravano in realtà a una nuova lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità dei motivi e la loro sostanziale riproposizione delle doglianze già respinte in appello. Ha inoltre escluso che le censure denunciassero un vero vizio di legittimità, poiché erano dirette a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 591 comma 1, lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo, anche quando si traduce nella mera riproposizione di doglianze già disattese e nella mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, conduce all'inammissibilità dell'impugnazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per evitare la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le stesse censure già prospettate in appello e già motivatamente respinte, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
- Il requisito di specificità del motivo non è soddisfatto quando l'impugnazione ignora la motivazione della sentenza censurata o non ne confuta in modo autonomo le argomentazioni.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera rilettura delle prove o una diversa ricostruzione del fatto; la Cassazione non può trasformarsi in un ulteriore giudice del merito se la decisione impugnata è sorretta da motivazione logica e coerente.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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