Cassazione Penale, Sentenza n. 40412/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il G.I.P. ha disposto l'imputazione coatta per il reato di bancarotta semplice documentale, sostenendo che il provvedimento sia abnorme e abbia leso il diritto di difesa perché, in sede di richiesta di archiviazione, il pubblico ministero aveva solo ipotizzato la bancarotta fraudolenta documentale e il ricorrente non ha potuto partecipare al contraddittorio camerale su un reato diverso da quello indicato dal P.M.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile ritenendo che il G.I.P. abbia legittimamente esercitato il potere di riqualificazione giuridica del medesimo fatto e di ordinare l'imputazione coatta nei confronti del medesimo indagato per lo stesso fatto (omessa tenuta delle scritture contabili nella procedura di liquidazione). Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013 (P.M. in proc. L. e altro)
Principio secondo cui il G.I.P. non può ordinare al P.M. di formulare imputazioni per reati diversi da quelli indicati nella richiesta di archiviazione o nei confronti di soggetti non iscritti, e in tali casi deve limitarsi a disporre l'iscrizione nel registro delle notizie di reato
Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005 (Minervini)
Conferma del principio che il G.I.P. non può mutare oggetto e soggetti rispetto alla richiesta di archiviazione ma può rilevare fatti diversi e disporne l'iscrizione
Sez. 5, Sentenza n. 24616 del 16/03/2021 (Di Cullo)
Affermata legittimità del rigetto della richiesta di archiviazione e dell'ordine di imputazione coatta quando riguardi il medesimo fatto attraverso diversa qualificazione giuridica
Sez. 1, Sentenza n. 47919 del 29/09/2016 (Guarnieri)
Conferma che la riqualificazione giuridica del medesimo fatto da parte del G.I.P. non costituisce, di per sé, abnormità impugnabile
Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018 (Gianforte)
Ribadita la possibilità per l'indagato di impugnare per abnormità, ma chiarito che la sentenza non esclude la legittimità della riqualificazione del medesimo fatto; distingue tra riqualificazione lecita e ordine abnorme che introduca fatti o soggetti nuovi
Sez. 5, Sentenza n. 44926 del 28/09/2021 (Piantedosi)
Richiamata nella discussione; la giurisprudenza conferma la linea interpretativa sulla distinzione tra riqualificazione e introduzione di nuovi fatti/soggetti
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il G.I.P. può rigettare la richiesta di archiviazione e ordinare l'imputazione coatta per il medesimo fatto a carico dello stesso indagato anche se ne dà diversa qualificazione giuridica; tale riqualificazione non è di per sé abnorme
- È invece abnorme l'ordine del G.I.P. che imponga al P.M. di formulare imputazioni rispetto a fatti non contemplati nella richiesta di archiviazione o nei confronti di soggetti non indicati: in tali ipotesi il G.I.P. deve limitarsi a disporre l'iscrizione nel registro delle notizie di reato
- Per contestare l'abnormità il ricorrente deve dimostrare che il provvedimento abbia effettivamente introdotto nuovi fatti o nuovi soggetti o abbia concretamente leso il diritto di difesa; mere affermazioni generiche non sono sufficienti
- In situazioni analoghe, nell'esaminare la legittimità dell'ordinanza occorre confrontare puntualmente la descrizione fattuale contenuta nella richiesta di archiviazione e nell'ordinanza per verificare l'identità del fatto e dei soggetti
- L'impugnazione infondata o inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per cui è opportuno valutare criticamente la fondatezza dell'eccezione prima di proporre ricorso
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