Cassazione Penale, Sentenza n. 18580/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la sostituzione della pena di sei mesi di reclusione (sentenza Corte d'appello di Bari 30/06/2022, irrevocabile 15/05/2024) con lavoro di pubblica utilità o altra pena sostitutiva. Il Tribunale di Trani ha rigettato l'istanza ritenendo, in base al casellario e alla personalità dell'imputato, che non fosse possibile formulare una prognosi favorevole circa il rispetto delle prescrizioni connesse a una sanzione sostitutiva. Il ricorrente ha impugnato sostenendo violazione di legge e vizi di motivazione: il giudice avrebbe motivato in modo generico e assertivo, non valutando le prove difensive sulla capacità di reinserimento (tra cui l'attività di responsabile di una comunità terapeutica), non considerato la condotta post delictum e l'eventualità di sanzioni non soggette a prescrizioni (es. pena pecuniaria), e non valutato correttamente la lontananza temporale dei precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trani per un nuovo giudizio, perché la motivazione del rigetto era insufficiente e meramente indiziaria: il Giudice dell'esecuzione si era basato quasi esclusivamente sui precedenti e sul casellario senza una valutazione prognostica concreta e individualizzata fondata sui criteri dell'art. 133 c.p., senza considerare la condotta post delictum, le alternative invocate (anche pecuniarie) e senza utilizzare, se necessario, i poteri istruttori dell'art. 545-bis c.p.p. La Cassazione ha quindi disposto un nuovo esame conforme ai criteri di legge.
Norme richiamate
quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti
Disciplina la procedura e i poteri del giudice dell'esecuzione per verificare e disporre la sostituzione delle pene detentive brevi; la Corte evidenzia che il giudice può e deve attivare i poteri istruttori previsti da questa norma per acquisire elementi sulla personalità e la condotta del condannato
Regola la possibilità di applicare pene sostitutive tenendo conto dei criteri dell'art. 133 c.p.; la sostituzione è ammessa quando le pene sostitutive risultano più idonee alla rieducazione e, con opportune prescrizioni, alla prevenzione di nuovi reati; è esclusa se sussistono fondati motivi di ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Elenca le sanzioni sostitutive applicabili; richiamata come riferimento normativo per le possibili alternative alla detenzione breve
art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)
Viene menzionata come causa ostativa alla sostituzione se esiste condanna per reati indicati dalla norma; costituisce una delle precondizioni da verificare
Criteri per la determinazione della pena (personalità dell'imputato, gravità del fatto, esigenze di rieducazione e prevenzione); la Corte sottolinea che il giudizio prognostico per la sostituzione deve essere ancorato a tali criteri e declinato in chiave di rieducazione e prevenzione
Massime di principio
- La sostituzione delle pene detentive brevi è discrezionale, ma la discrezionalità deve essere esercitata con motivazione concreta e individualizzata, ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.
- Il giudice non può basare il rifiuto della sostituzione esclusivamente sui precedenti o sul casellario: occorre valutare anche la condotta post delictum e le concrete possibilità di rieducazione e reinserimento sociale
- Se il ricorrente propone misure alternative senza prescrizioni (p.es. pena pecuniaria) il giudice deve valutare espressamente anche tali opzioni e motivare la loro idoneità o inidoneità
- Il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., può (e quando necessario deve) utilizzare poteri istruttori per acquisire elementi personali e probatori utili alla prognosi
- La motivazione che porta a escludere la sostituzione deve spiegare perché le prescrizioni non saranno rispettate, non può limitarsi a formulazioni generiche o assertive
- In caso di motivazione superficiale o apparente, la decisione è annullabile e il provvedimento va rinviato per nuovo esame conforme ai criteri legali
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