Cassazione Penale, Sentenza n. 32338/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma di responsabilità per i reati contestati in primo grado: capo A) violenza e minaccia finalizzate a costringere altri a commettere un reato e a indurre il collaboratore di giustizia Teodoro Giannuzzi a rendere dichiarazioni mendaci o a interrompere la collaborazione; capo B) furto aggravato (per Mirengo e Parisi); capo C) danneggiamento (per Mirengo e Parisi). I principali motivi di ricorso sono: vizio di motivazione e travisamento probatorio rispetto alle dichiarazioni di Di Pierno; mancata considerazione della richiesta di riqualificazione del capo A) alla figura dell'art. 377-bis cod. pen. nella forma del tentativo; dedotta inesistenza dell'idoneità intimidatoria (perché il collaboratore era in programma di protezione); contestazione della qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 (metodo mafioso e finalità di agevolazione); omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e questioni sul trattamento sanzionatorio. Inoltre, per Parisi è stato prodotto certificato di decesso.
La decisione
La Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi. In via preliminare ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla posizione di Parisi Patrizio perché i reati a lui ascritti si sono estinti per morte dell'imputato. Ha inoltre annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo A) (violenza e minaccia) per Candela, Ciotola e Mirengo, rilevando l'omessa pronuncia della Corte territoriale sulla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 377-bis cod. pen. nella forma del tentativo, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame su tale punto. Le restanti censure sono state respinte come manifestamente infondate: il supposto travisamento delle dichiarazioni e la contestazione circa l'identificazione nei filmati sono stati ritenuti non provanti; l'aggravante di metodo mafioso (art. 416-bis, comma 1) è stata ritenuta correttamente motivata dalla Corte territoriale; il riesame del trattamento sanzionatorio e di eventuali effetti viene subordinato all'esito del nuovo giudizio sull'art. 377-bis.
Norme richiamate
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilita, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorita giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facolta di non rispondere, e punito con la reclusione da due a sei anni.
La Corte precisa che la norma tutela la genuinita del materiale probatorio e si applica anche quando la condotta intimidatoria non è rivolta direttamente al dichiarante ma a terze persone legate a quest'ultimo. E' reato proprio rispetto alla qualita soggettiva del destinatario e puo configurarsi anche nella forma del tentativo; la figura e distinta dall'art. 611 per la finalita specifica di indurre a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.
Sanziona chi usa violenza o minaccia per costringere altri a commettere un fatto costituente reato. Differisce dall'art. 377-bis nella finalita della coartazione (commissione di un reato versus inquinamento della prova).
Regola il reato tentato; applicata in combinato con l'art. 377-bis per riconoscere la forma tentata della condotta intimidatoria quando non si e verificato l'evento estintivo ma esistevano atti idonei diretti in tal senso.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Aggravante per uso del metodo mafioso e per finalita di agevolazione dell'associazione; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della corte territoriale circa l'intimidazione e lo scopo di condizionare la collaborazione del pentito, rigettando le censure generiche contrarie.
Richiamato nella doglianza difensiva in relazione al dolo eventuale o partecipazione morale; la Corte non ha ritenuto fondata la censura volta a sminuire la rilevanza dell'intimidazione alla luce delle risultanze probatorie.
Massime di principio
- Quando la condotta intimidatoria e diretta a condizionare una persona che e chiamata o potrebbe essere chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (anche tramite minacce a suoi familiari), deve essere valutata alla luce dell'art. 377-bis; la qualificazione puo essere anche nella forma del tentativo se non si e verificato l'evento.
- L'art. 611 e l'art. 377-bis possono sovrapporsi nelle modalita di violenza o minaccia, ma si distinguono per la finalita: art. 611 mira a costringere alla commissione di un reato, art. 377-bis a impedire o falsare la testimonianza; il giudice deve esaminare espressamente la richiesta di riqualificazione.
- La mancata pronuncia del giudice su una specifica richiesta di requalificazione giuridica (es. applicazione di art. 377-bis) e vizio rilevante che puo comportare annullamento e rinvio per nuovo esame.
- Per contestare in cassazione un travisamento della prova dichiarativa e necessario dimostrare una palese e non controversa difformita tra il contenuto intrinseco della dichiarazione e il senso attribuito dal giudice; deduzioni basate su estratti parziali sono frequentemente respinte.
- La condotta intimidatoria rivolta ai parenti o a persone legate al dichiarante puo integrare l'art. 377-bis se dimostra idoneita a condizionare la decisione del dichiarante; non e necessaria l'intimidazione diretta al collaboratore.
- L'aggravante di tipo mafioso richiede valutazione motivata del metodo e della finalita di agevolazione dell'associazione; censure generiche al riguardo sono spesso inammissibili se non confutano le specifiche argomentazioni del giudice.
- La morte dell'imputato estingue il reato e comporta annullamento senza rinvio della sentenza rispetto alla sua posizione.
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