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Sentenza

Sentenza del 27/01/2017 n. 2093 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ente aveva impugnato l'avviso di accertamento per la maggiore imposta ipotecaria e catastale relativa alla cessione, per novant'anni, del diritto di superficie destinato alla realizzazione di un parcheggio privato nel sottosuolo dell'area parrocchiale. In Cassazione ha dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del D.P.R. n. 131/1986 e dei principi sulla determinazione del valore imponibile, oltre a vizi di motivazione. Contestava la congruità della stima dell'Ufficio, sostenendo che andassero considerate la natura sotterranea del bene, la costituzione di un diritto di superficie anziché il trasferimento della proprietà, i costi di costruzione, assicurazione e manutenzione e la durata novantennale del rapporto.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i due motivi inammissibili, perché cumulavano in modo indistinto censure di violazione di legge e di motivazione, mirando in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove; li ha inoltre giudicati infondati, poiché la sentenza d'appello aveva spiegato adeguatamente la congruità della stima considerando la natura e la destinazione del bene, la concessione edilizia, la posizione centrale, il mercato dei box e la potenzialità edificatoria. È stata ritenuta giustificata anche la valutazione dell'incidenza dell'area pari al 30% dell'opera ultimata, in considerazione della possibilità edificatoria già concretamente realizzata. L'ente ricorrente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità: Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 51 del D.P.R. n. 131/1986

    Il giudice d'appello mostra di aver avuto ben presenti anche tutti gli altri elementi presenti nella fattispecie che giustificano l'adeguatezza della valutazione effettuata dall'Ufficio: la natura del contratto con applicazione di un coefficiente del 90% al valore della piena proprietà; la natura del bene con le sue caratteristiche e la sua destinazione urbanistica; la rilevanza della dotazione di apposita concessione edilizia per la realizzazione di un parcheggio interrato ad uso privato; la posizione centrale del terreno nel contesto urbano.

    La determinazione del valore imponibile può fondarsi su una valutazione complessiva delle caratteristiche concrete del bene e del negozio, della destinazione urbanistica, della concessione edilizia e della collocazione nel mercato. Nel caso deciso, tali elementi sono stati ritenuti idonei a sostenere la stima dell'Ufficio, anche rispetto alla cessione di un diritto di superficie.

  • Art. 360 c.p.c.

    L'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.

    I motivi di ricorso per cassazione devono individuare con chiarezza e separatamente il vizio denunciato e le relative ragioni. Non spetta alla Corte ricostruire e classificare censure formulate in modo cumulativo o confuso, né rivalutare fatti e prove per giungere a una diversa ricostruzione del merito.

Massime di principio

  • In Cassazione non è sufficiente contestare la valutazione economica compiuta dal giudice di merito: la richiesta di sostituirla con una diversa lettura dei fatti e delle prove non è, di per sé, una censura ammissibile.
  • Le censure di violazione di legge e quelle relative alla motivazione vanno formulate in modo distinto e specifico; la loro sovrapposizione può rendere il motivo inammissibile, soprattutto se costringe la Corte a individuare e dare forma alle doglianze.
  • Per contestare una stima fiscale occorre indicare in modo puntuale l'errore giuridico o il difetto motivazionale e spiegare perché gli elementi considerati non giustificano il valore attribuito; non basta elencare fattori che, secondo il contribuente, avrebbero dovuto incidere diversamente.
  • La valutazione di un diritto di superficie può tenere conto non solo della natura limitata del diritto trasferito e della durata, ma anche della concreta edificabilità, della concessione edilizia, della destinazione, della posizione e delle condizioni di mercato.
  • I costi che l'acquirente sostiene per realizzare o gestire l'opera non determinano automaticamente una riduzione del valore dell'area: nel caso esaminato il giudice li ha ritenuti non decisivi, osservando che possono ricadere sul consumatore finale.

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