Cassazione Penale, Sentenza n. 21230/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva disposto il non luogo a procedere perche' il fatto non sussiste in relazione all'art. 658 c.p. (procurato allarme). Il Procuratore generale deduceva errata interpretazione della norma e vizio di motivazione: secondo il ricorrente l'organizzazione e la partecipazione alla messa in scena di un finto sequestro, con utilizzo di armi giocattolo, avevano creato l'apparenza di un pericolo inesistente e inevitabilmente determinato l'intervento delle forze di polizia, sicche' la condotta sarebbe idonea a integrare il reato anche se l'allarme e' stato trasmesso da un terzo.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale di Arezzo: per la configurabilita' dell'art. 658 c.p. e' necessario che vi sia un 'annunzio' dell'evento inesistente, con la coscienza e volonta' di farne conoscere l'esistenza; l'ipotesi di annuncio mediato e' punibile solo se l'autore ha voluto e agito perche' la notizia fosse effettivamente resa nota alle Autorita' (induzione del terzo). Nel caso concreto l'intervento delle Forze dell'ordine e' dipeso da una autonoma e imprevedibile reazione di un terzo e non da una volonta' dell'imputato di suscitare allarme.
Norme richiamate
«chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio»
La norma punisce chi annuncia notizie di disastri, infortuni o pericoli inesistenti idonee a suscitare allarme presso l'Autorità; e' richiesto un comportamento di 'annuncio' (comunicazione) e l'elemento soggettivo della coscienza e volonta' di annunciare. L'annuncio puo' essere 'mediato' tramite un privato solo se l'autore ha voluto indurre quel privato a segnalare alle Autorita', essendo rilevanti anche infortuni artatamente costruiti se diffusi con la volonta' di allarmare.
Richiama la responsabilita' dell'autore mediato: chi induce un altro a compiere l'atto e' responsabile quando abbia posto in essere atti di induzione volti a condizionare la decisione del privato di rivolgersi alle Forze dell'ordine.
Giurisprudenza - Cass. Sez. 1, 09/02/2018, n.26897 (Rapis)
Affermato che il reato puo' configurarsi anche per annunci mediati purché l'autore abbia la coscienza e la volonta' di far annunciare la notizia; rilevante anche la fattispecie di infortuni artificiosamente costruiti.
Giurisprudenza - Cass. Sez. 1, 27/11/2012, n.99 (Cito)
Stabilito che il movente (es. protesta o scherzo) non esclude la responsabilita': conta la volonta' di annunciare l'evento inesistente.
Massime di principio
- Per integrare l'art. 658 c.p. e' necessario un 'annunzio' comunicativo di un pericolo/disastro/infortunio inesistente e la relativa coscienza e volonta' dell'autore di far conoscere tale notizia.
- L'annuncio puo' essere 'mediato' (trasmesso tramite un privato) e punibile solo se l'autore ha voluto e concretamente agito perche' il privato segnalasse il fatto alle Autorita'; la mera prevedibilita' che un terzo reagisca non basta.
- Se l'allarme nasce da una reazione autonoma, imprevedibile e non indotta dall'autore della messa in scena, manca l'elemento soggettivo necessario e l'art. 658 non si applica.
- Nelle valutazioni probatorie e' cruciale individuare elementi che dimostrino l'intento di indurre la segnalazione (es. ruoli nella messa in scena, istruzioni rivolte ai partecipanti, comunicazioni preparatorie verso terzi).
- In situazioni analoghe, gli operatori (difesa e PM) devono concentrarsi su: a) prova dell'atto di annuncio o di induzione; b) collegamento causale tra annuncio/induzione e intervento delle Autorita'; c) valutazione della volonta' dell'autore di procurare allarme.
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