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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10659/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della contestuale accettazione da parte della controricorrente, ritenendole regolari. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c., con spese integralmente compensate tra le parti e senza disporre il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasceva da un giudizio di lavoro in cui una dipendente, assunta con qualifica di operaia raccoglitrice di 2° livello secondo il CCNL Fise Assoambiente, aveva ottenuto in primo grado l’accertamento del diritto all’inquadramento nel 3° livello a decorrere dal 16.1.2014 e la condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive. La società aveva proposto appello e la Corte d’appello aveva riformato la decisione, respingendo le domande della lavoratrice. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; la controricorrente ha accettato la rinuncia nello stesso atto, dichiarando entrambi che le spese fossero compensate.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    norma richiamata quale base della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    la rinuncia regolare e la contestuale accettazione determinano l’estinzione del processo

  • contributo unificato

    la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente formulata dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio.
  • L’accettazione della rinuncia rende irrilevante la decisione sul merito già devoluta alla Corte, che si limita a dichiarare l’estinzione del processo.
  • Quando rinuncia e accettazione prevedono la compensazione delle spese, la Corte può disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non viene disposto il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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