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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13581/2022 del 29/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 121/2017 del Tribunale di Cremona che aveva confermato il rigetto dell'opposizione al verbale della Polizia Stradale del 29.7.2015 per violazione dell'art. 176, comma 1, Codice della Strada (retromarcia sulla rampa di accesso al casello autostradale). Lamentata impugnazione della decisione di merito tramite un unico motivo in cassazione

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in via preliminare e assorbente perché proposto nei confronti del Ministero dell'Interno, soggetto privo di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione previsto dall'art. 7 d.lgs. n.150/2011 (ex art. 23 l. n.689/1981). La Corte ha ritenuto che la legittimazione passiva spettasse alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona, e che la sostituzione del resistente con il Ministro non sia ammessa in sede di impugnazione; non si è pronunciata sulle spese processuali per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre rilevato l'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Norme richiamate

  • art. 176, comma 1, Codice della Strada

    violazione contestata al ricorrente (retromarcia)

    Norma sostanziale che disciplina la fattispecie contravvenzionale contestata al ricorrente; la sentenza di cassazione non entra nel merito della violazione avendo dichiarato inammissibile il ricorso per vizi di legittimazione passiva

  • art. 7, d.lgs. 150/2011 (ex art. 23, l. 689/1981)

    comma 5 (legittimazione passiva alternativa al prefetto ovvero a regioni, province e comuni)

    Nel giudizio di opposizione l'esercizio della legittimazione passiva spetta all'autorità indicata dall'art. 7 (in particolare al prefetto), e tale legittimazione permane anche nelle fasi successive di impugnazione; non subentra la legittimazione del Ministro

  • r.d. 1611/1933, art. 11, comma 1

    Richiamato per spiegare che la specifica autonomia funzionale delle autorità periferiche (es. prefetture) costituisce deroga al regime generale di rappresentanza dello Stato in giudizio

  • legge 25 marzo 1958, n. 260, art. 4

    Prevede che l'erronea indicazione dell'organo competente a stare in giudizio dia luogo a una nullità sanabile, ma tale sanatoria si applica limitatamente al momento di instaurazione del giudizio e non può sanare l'errata identificazione della parte quando la stessa sia già stata individuata nei precedenti gradi

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater

    Richiamato in relazione all'obbligo, se dovuto, di versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Cass. n. 35795/2021; Cass. n. 8190/2020; Cass. n. 15169/2015; Cass. n. 16950/2006; Cass. n. 34641/2019; Cass. n. 6177/2010

    Costante indirizzo della Corte secondo cui il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministro (anziché dell'autorità che ha emanato l'ordinanza sanzionatoria, es. il Prefetto) è inammissibile; la notifica ad Avvocatura dello Stato non rileva ai fini della corretta identificazione del soggetto passivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative ex art. 7 d.lgs. 150/2011 la legittimazione passiva va verificata con attenzione: il soggetto da impugnare è normalmente il Prefetto (o, alternativamente, regioni/province/comuni), non il Ministro.
  • In cassazione la parte resistente deve essere correttamente individuata come nei precedenti gradi: la sostituzione del resistente con il Ministro determina inammissibilità del ricorso.
  • La notifica del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato non sanifica l'errata indicazione del soggetto passivo quando la parte processuale sia già stata identificata nei giudizi di merito.
  • La nullità per errata indicazione dell'organo competente è sanabile (art. 4, l. 260/1958) solo se riguarda il momento iniziale dell'instaurazione del giudizio; non opera per rimediare a difetti di legittimazione nelle fasi successive o in sede di impugnazione.
  • Prima di proporre ricorso in cassazione è essenziale verificare e indicare correttamente l'autorità resistente e considerare la giurisprudenza consolidata per evitare l'inammissibilità formale: nominare la Prefettura quando è quest'ultima l'autorità che ha emesso l'ordinanza sanzionatoria.

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