Cassazione Penale, Sentenza n. 25659/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di due decreti di proroga biennale della sottoposizione al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. (decreti del 15/09/2022 e 12/09/2024). Il ricorrente denunciava, in sintesi: carenza di specificità nella motivazione circa l'attualità della sua pericolosità sociale e della capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale; illegittimità del secondo decreto emesso mentre era pendente il giudizio sul reclamo contro il primo provvedimento (annullato dalla Cassazione con rinvio); erronea attribuzione di appartenenza al clan Bidognetti anziché al gruppo Setola, che sarebbe cessato; errata valutazione delle condizioni economiche dei familiari; sottostima del valore delle ammissioni di responsabilità e dell'effettiva dissociazione; e valutazione non corretta della condotta inframuraria e delle sanzioni disciplinari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'emissione del secondo decreto nonostante la pendenza del reclamo sul primo (nessun effetto sospensivo), e ha confermato che, ai fini della proroga dell'art. 41-bis, non è richiesta la prova certa di collegamenti in atto ma la ragionevole probabilità della persistenza della capacità di mantenere contatti con l'associazione. La Corte ha condiviso le valutazioni del Tribunale di sorveglianza in ordine all'attualità dell'operatività del clan (anche mediante richiamo a precedenti sentenze che collegano il ricorrente al clan Bidognetti), al ruolo apicale e allo spessore criminale del ricorrente, alla genericità e tardività delle ammissioni di responsabilità e all'assenza di comportamenti concreti e sostenuti di dissociazione. Ha inoltre ritenuto irrilevante l'eventuale inesattezza sulla capacità reddituale dei familiari rispetto al complesso degli elementi probatori. La motivazione è stata giudicata completa, logica e non contraddittoria; pertanto il ricorso è respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La proroga del regime differenziato richiede l'accertamento della persistenza della capacità del detenuto di tenere contatti con l'associazione criminale: non è necessaria la prova certa dell'esistenza di collegamenti attuali, ma la ragionevole probabilità sulla base degli indici previsti dalla legge.
Fornisce gli indici (non necessariamente coesistenti) da valutare per la proroga: operatività dell'associazione, ruolo apicale del detenuto, profilo criminale, assenza di resipiscenza, ecc., che vanno considerati in un apprezzamento complessivo.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato come motivo di impugnazione (presunta insufficienza di motivazione). La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale sia stata adeguata e coerente, quindi la censura è infondata.
Massime di principio
- La proroga del 41-bis può basarsi sulla probabilità ragionevole che il detenuto conserva la capacità di mantenere contatti con l'associazione; non è richiesta la prova di contatti attuali.
- Un nuovo decreto di proroga può essere legittimamente adottato anche se è pendente un reclamo avverso un precedente provvedimento: il reclamo non esercita effetto sospensivo sul decreto impugnato, salvo diverso disposto normativo.
- Le ammissioni di responsabilità, soprattutto se tardive, generiche o rese dopo l'accertamento giudiziario, non sono di per sé sufficienti a dimostrare una reale dissociazione; la valutazione richiede comportamenti concreti e duraturi nel tempo.
- Nel valutare la persistenza del pericolo la magistratura considera un quadro complessivo: ruolo ricoperto, gravità e numerosità dei reati, operatività attuale del clan, relazioni familiari e comportamenti inframurari; carenze in un singolo elemento non invalidano la valutazione complessiva.
- La Cassazione è limitata nel sindacare i fatti: controlla la coerenza e completezza della motivazione, senza poter rielaborare liberamente la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito.
- Contestazioni puntuali di fatto (es. su quale fazione il detenuto appartenesse o sulle condizioni economiche dei familiari) devono essere affrontate dimostrando che l'erroneità incide significativamente sulla motivazione complessiva; altrimenti restano irrilevanti rispetto alla conferma della proroga.
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