Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28556/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 17/02/2025 che ha convalidato il provvedimento questorile del 29/01/2025 con il quale è stato imposto al ricorrente l'obbligo di presentazione presso gli uffici del Questore per la durata di nove anni. Il ricorrente denunciava la violazione del diritto di difesa per l'omessa valutazione, da parte del GIP, della memoria difensiva depositata tempestivamente (mediante PEC) entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento (notificato il 13/02/2025 alle ore 17:20; memoria depositata il 15/02/2025 alle ore 16:00). Il GIP ha utilizzato un modulo prestampato, lasciando in bianco la parte motivazionale e non ha fatto alcun riferimento alle deduzioni difensive.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamata la giurisprudenza secondo cui il termine per il deposito delle deduzioni difensive è di 48 ore e che l'ordinanza di convalida che non contiene alcun riferimento alle deduzioni depositate è nulla per violazione del diritto di difesa, la Corte ha constatato la mancata valutazione della memoria depositata entro il termine e l'assenza di motivazione nel provvedimento di convalida. Per tali ragioni ha dichiarato la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 29/01/2025 limitatamente all'obbligo di presentazione. Ha disposto altresì la comunicazione del dispositivo al Questore di Roma.

Norme richiamate

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'ordinanza sia nulla ex art. 178 lett. c) c.p.p. per mancanza di motivazione e per omessa considerazione delle deduzioni difensive, configurando un vizio formale tale da determinare nullità.

  • principio giurisprudenziale sui termini di 48 ore

    Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 (Michelotto, Rv. 266223); Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010 (Vezzoli e altri, Rv. 247174); Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2021 (Rv. 281321)

    La giurisprudenza stabilisce che il termine di 48 ore dall'avvenuta notifica è il periodo minimo per consentire al destinatario di depositare memorie; se tali memorie sono prodotte tempestivamente, il giudice della convalida è tenuto a riferirvisi e motivare anche rispetto alle deduzioni, altrimenti l'ordinanza è nulla per violazione del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Il destinatario di un provvedimento questorile che impone l'obbligo di presentazione ha diritto ad un periodo minimo di 48 ore dalla notifica per depositare memorie/deduzioni: memorie depositate entro tale termine devono essere esaminate e trovano ingresso nel giudizio di convalida.
  • Se il GIP convalida senza alcun riferimento sostanziale o formale alle deduzioni difensive tempestivamente depositate (es. usando un modulo prestampato senza motivazione), l'ordinanza è potenzialmente nulla per violazione del diritto di difesa e può essere annullata in Cassazione.
  • La prova del deposito tempestivo (es. ricevuta PEC di accettazione/consegna) è determinante per far valere l'omessa considerazione della difesa.
  • L'annullamento per tali vizi può avvenire senza rinvio e determinare l'inefficacia del provvedimento amministrativo limitatamente alla parte impugnata (qui: obbligo di presentazione).
  • In situazioni simili è consigliabile contestare formalmente l'omessa valutazione delle memorie e conservare tutte le ricevute telematiche e gli elementi temporali per dimostrare il rispetto del termine delle 48 ore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.