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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22586/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

il ricorrente aveva impugnato la sentenza denunciando: 1) nullità per travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione, per omessa valutazione dell'attendibilità della deposizione della persona offesa e per mancata valorizzazione delle doglianze difensive; 2) nullità per omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche

La decisione

la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto le censure generiche e manifestamente infondate, ha dichiarato che la Corte territoriale ha fornito un apparato argomentativo logico e motivato circa la valutazione della credibilità della persona offesa (confermata anche dalle deposizioni dei testi Sgualdino e Medri) e che la esclusione delle attenuanti generiche è una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese processuali delle parti civili (euro 4.000 oltre accessori)

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per disporre le conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità dell'impugnazione (condanna alle spese e ammenda)

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 12 del 31/5/2000, Jakani; Sez. U. n. 47289 del 24/9/2003, Petrella; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018)

    richiamati i precedenti per affermare il principio secondo cui la Corte di legittimità non può riesaminare valutazioni di fatto adeguatamente motivate dal giudice di merito; inoltre il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi che incidano sull'entità del reato e sulla capacità a delinquere del reo

Massime di principio

  • Le censure generiche di "travisamento della prova" o di contraddittorietà della motivazione sono inammissibili: è necessario indicare punti specifici, concreti e pertinenti della valutazione probatoria contestata
  • Le valutazioni di credibilità e le ricostruzioni fattuali adeguatamente motivate dal giudice di merito non sono sindacabili in Cassazione se non emerge un vizio logico o una manifesta illogicità
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di fatto che richiede la presenza o meno di elementi positivi: la loro mancata concessione è difficilmente rivedibile in sede di legittimità quando il giudice ha motivato la decisione
  • Chi impugna in Cassazione rischia le spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato
  • Per impugnare con successo decisioni basate su valutazioni probatorie occorre dimostrare vizi logici, contraddizioni interne o violazioni di legge nella motivazione, non limitarsi a generiche contestazioni

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