Ordinanza n. 1138/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Napoli ha ritenuto sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa a carico della società ricorrente; - di ogni altro atto o provvedimento al primo preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il verbale della seduta del Gruppo Ispettivo Antimafia (GIA) n. -OMISSIS-, richiamato nel provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento interdittivo antimafia adottato dalla Prefettura di Napoli per ritenuti tentativi di infiltrazione mafiosa
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'interdittiva antimafia e gli atti presupposti, tra cui il verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare il giudice ha rilevato, ai fini del bilanciamento, l'assenza di un marcato periculum in mora poiché la società risultava inattiva dalla visura camerale. Ha tuttavia ritenuto apprezzabili le esigenze della ricorrente, evidenziando in particolare la mancata osservanza nel procedimento della regola generale del contraddittorio.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per l'assenza di un marcato periculum in mora, connessa allo stato di inattività della società. Il TAR ha però riconosciuto che le esigenze della ricorrente erano meritevoli di considerazione, soprattutto per la mancata osservanza della regola generale del contraddittorio nel procedimento, e ha ritenuto adeguata una tutela mediante sollecita definizione del giudizio di merito. È stata quindi fissata, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., l'udienza pubblica del 2 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Consente, nel rigettare o definire la domanda cautelare, di fissare sollecitamente l'udienza di merito quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante la rapida definizione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità delle persone e degli enti privati menzionati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, ai fini della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- La domanda cautelare va respinta quando non sia dimostrato un periculum in mora marcato, anche se l'atto impugnato presenta profili suscettibili di favorevole valutazione nel merito.
- Quando l'assenza di un marcato pericolo cautelare consente di non sospendere l'atto, ma emergono esigenze meritevoli di tutela e il giudizio presenta un profilo rilevante, il giudice può assicurare una tutela adeguata fissando sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La mancata osservanza della regola generale del contraddittorio nel procedimento amministrativo costituisce un elemento idoneo a rendere apprezzabili le esigenze cautelari della parte, pur non imponendo necessariamente la sospensione dell'efficacia dell'atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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