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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22104/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello promosso dal Consorzio ASIREG ritenendo che, in forza della l.r. Calabria n.24/2013, ASIREG fosse già soppresso/esaurito e che i rapporti giuridici fossero transitati in capo al CORAP; il CORAP (ricorrente in Cassazione) sosteneva invece che la procedura di accorpamento non si era conclusa fino all'adozione del DPGR n.115/2016 e che quindi ASIREG, rappresentato dal Commissario nominato con DPGR n.111/2013, manteneva la legittimazione a proporre l'appello. Venivano inoltre dedotte questioni relative alla capacità di agire dei commissari, alla ratifica degli atti ex art.182 c.p.c. e alla necessità di decidere su eccezioni di tardività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che l'estinzione dell'ente accorpato (Consorzio ASIREG) non si verifica automaticamente con l'entrata in vigore della l.r. n.24/2013, ma soltanto al termine della procedura di accorpamento disciplinata dall'art.3 della legge, concretizzatasi con l'adozione del DPGR n.115/2016 che ha effettuato il conferimento dei beni e dei rapporti. Di conseguenza l'appello proposto da ASIREG, rappresentato dal Commissario nominato con DPGR n.111/2013, è stato ritenuto ammissibile; la sentenza della Corte d'appello n.105/2021 è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, con rinvio anche sulla decisione delle spese di legittimità. Gli altri motivi sono assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 36, commi 4 e 5, l. n. 317/1991

    "4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici."

    Conferma che i consorzi per lo sviluppo industriale sono enti pubblici economici; la decisione utilizza la norma per inquadrare la natura giuridica dei consorzi coinvolti.

  • l.r. Calabria n. 38/2001 (art.2 e disposizioni statutari)

    presente nella sentenza come disciplina dei "Consorzi per lo sviluppo industriale" e loro funzioni

    Norma regionale che definisce la natura e le funzioni dei Consorzi provinciali; utile per ricondurre i rapporti giuridici e le competenze prima dell'accorpamento.

  • l.r. Calabria n. 24/2013 (art.2, art.3, art.5, art.6)

    "2. ... la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali ... attraverso l'accorpamento ..."; "art.3 ... nomina un commissario ...; ... Entro novanta giorni ... il commissario ... redigere una relazione ...; ... Con decreto del Presidente della Giunta regionale ... si provvede ... all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento; ... al conferimento dei beni ... compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali."; "art.5 ... i consorzi ... sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive ... secondo le procedure di cui all'articolo 3 ..."

    La legge istituisce il CORAP e disciplina la procedura di accorpamento in più fasi: nomina commissario, relazione istruttoria e quindi DPGR finale per l'istituzione dell'ente accorpante e il conferimento dei beni/rapporti. La Corte ha interpretato che l'estinzione dell'ente accorpato avviene solo al completamento formale della procedura (DPGR finale) e non automaticamente con l'entrata in vigore della legge.

  • l.r. Calabria n. 30/2015

    "proroga dei termini per l'accorpamento" (art.2, comma 2) citata nella vicenda

    Norma che ha prorogato i termini procedurali; la Corte ha ritenuto la proroga non decisiva sul principio per cui l'accorpamento si conclude con il DPGR finale.

  • DPGR n. 111/2013 (20/08/2013)

    "di nominare il Dott. Pasquale Monea ... quale Commissario straordinario ... per ciascun dei Consorzi ...; di dichiarare decaduti gli Organi di amministrazione ordinaria ...; di attribuire al citato Commissario straordinario i poteri e le funzioni ..."

    Decreto che ha nominato il Commissario straordinario incaricato della fase istruttoria dell'accorpamento; secondo la Corte tale nomina non equivalga di per sé all'estinzione dell'ente accorpato o al definitivo trasferimento dei rapporti giuridici, i quali richiedono il DPGR finale.

  • DPGR n. 115/2016

    "È istituito il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) ... mediante l'accorpamento ... Per l'effetto, sono conferiti al CORAP tutti i beni mobili, immobili e strumentali ... con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali degli enti accorpati."

    Atto amministrativo che ha concretamente realizzato l'accorpamento e il trasferimento dei beni e dei rapporti processuali: secondo la Corte è l'atto che comporta l'estinzione dell'ente accorpato e il subentro del CORAP nei rapporti.

  • art. 182 c.p.c.

    norma procedurale sul rinnovamento o ratifica della costituzione in giudizio da parte del successore

    Richiamata nella discussione: se l'ente fosse rimasto soggettivamente efficace fino al DPGR finale, l'art.182 c.p.c. permette che il successore confermi/ratifichi gli atti processuali precedenti; la Corte ha ritenuto la fattispecie compatibile con la continuazione degli atti fino al completamento dell'accorpamento.

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    "comma 1, n.3 e n.4" citati come parametri di valutazione dei motivi

    Ricorso per cassazione fondato su rilevazioni di violazione normativa e omissione di motivazione; la Corte ha accolto il ricorso per errata interpretazione della legge regionale da parte della Corte d'appello.

  • art. 12 preleggi e artt. 132 e 112 c.p.c. (richiamati)

    art.12 preleggi citato nel primo motivo; art.132 e art.112 richiamati in altri motivi

    Norme processuali invocate per contestare la motivazione e la valutazione delle eccezioni da parte della Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia errato nella valutazione della perdita di soggettività e quindi abbia motivato in modo insufficiente su profili essenziali.

Massime di principio

  • L'accorpamento di enti pubblici disciplinato da una legge regionale è una procedura articolata: l'istituzione dell'ente accorpante per legge non coincide automaticamente con il trasferimento definitivo dei beni e dei rapporti processuali; l'estinzione dell'ente accorpato si realizza al completamento formale della procedura, normalmente con l'atto amministrativo finale (es. DPGR) che dispone il conferimento.
  • La nomina di un commissario straordinario e la decadenza degli organi ordinari servono a gestire la fase transitoria e l'istruttoria dell'accorpamento, ma non sempre determinano, di per sé, la perdita definitiva della soggettività giuridica dell'ente accorpato: fino alla conclusione procedimentale l'ente può ancora essere legittimato a compiere atti processuali, purché rappresentato correttamente.
  • In contenziosi pendenti durante procedure di riordino/accorpamento, i giudici devono verificare concretamente se l'iter amministrativo di trasferimento sia stato compiuto prima di dichiarare l'inammissibilità di atti processuali per soppressione dell'ente; non è sufficiente richiamare la mera entrata in vigore della legge che prevede l'accorpamento.
  • Per evitare rischi processuali quando si agisce in nome di enti soggetti a procedimenti di riordino, è opportuno rappresentare la parte con il commissario nominato e documentare lo stato della procedura (nomine, atti istruttori, eventuale DPGR di conferimento), in modo da dimostrare la legittimazione al momento dell'instaurazione del giudizio.
  • Chi solleva l'eccezione di inammissibilità per soppressione dell'ente deve provare che la procedura di accorpamento si sia effettivamente completata prima dell'atto processuale contestato; in mancanza di tale prova, l'eccezione può essere dichiarata infondata.

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