Cassazione Penale, Sentenza n. 4810/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che confermava la condanna per furto in abitazione e tentato furto in abitazione aggravati commessi la notte del 31/12/2015. Il ricorrente deduce: 1) vizio di motivazione nella attribuzione dei singoli episodi delittuosi a suo carico; 2) vizio di motivazione sulla ritenuta circostanza aggravante della commissione del fatto da più persone riunite; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva; 4) mancanza di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su censure generiche di merito che replicano le ragioni già respinte in appello e tentano una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. La Cassazione richiama precedenti sul divieto di riesame del merito probatorio e ritiene le critiche non specifiche. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata per motivare la requisitoria scritta del Procuratore generale e la trattazione non orale del ricorso: consente che l'udienza pubblica sia orale solo se specificamente richiesta, giustificando la richiesta del PG di dichiarare il ricorso inammissibile senza trattazione orale
Consente la condanna alle spese e all'esazione a favore della cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato manifestamente infondato o inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte lo applica per sanzionare l'evidente inammissibilità
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/6/2000
Corte Costituzionale n. 186 del 13.6.2000
Citata come principio di supporto alla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie per impugnazioni manifestamente infondate o colpevoli, giustificando la condanna alla somma a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile una semplice rivalutazione del compendio probatorio: i motivi devono essere specifici e focalizzati su vizi di diritto o su gravi carenze logiche e motivazionali della decisione impugnata
- Le censure generiche che reiterano argomentazioni di merito già disattese in appello sono inammissibili; il ricorrente deve spiegare concretamente dove e perché la motivazione del giudice di merito sia contraddittoria, manifesta illogicità o violativa di norme
- Se si contesta l'attribuzione di singoli episodi, occorre indicare elementi probatori concreti e punti di contraddizione nella motivazione che rendano la decisione insostenibile in diritto
- Le obiezioni relative a circostanze aggravanti e alla recidiva devono dimostrare l'errore di diritto o la manifesta illogicità della valutazione, non limitarsi a contrapporre una diversa valutazione dei fatti
- Il ricorrente rischia condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è manifestamente inammissibile o prodotto con colpa: va valutata la fondatezza delle censure prima di proporre il ricorso
- Per ottenere la trattazione orale in Cassazione è necessaria la richiesta specifica prevista dalla normativa emergenziale (art. 23 d.l. 137/2020); in sua mancanza il PG può richiedere il provvedimento in via scritta
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