Cassazione Penale, Sentenza n. 31248/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato destinatario della misura cautelare della custodia in carcere in relazione a delitti in materia di stupefacenti. Egli aveva chiesto la sostituzione con gli arresti domiciliari, ma la Corte di appello e poi il Tribunale di Messina avevano respinto la richiesta. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: primo, violazione di legge processuale in relazione agli artt. 275, comma 3, e 299 c.p.p., sostenendo che il giudice cautelare avesse erroneamente valorizzato il giudicato cautelare, l'irrilevanza del decorso del tempo e l'insuperabilità della presunzione cautelare, trascurando invece fatti nuovi; secondo, vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per avere il Tribunale svalutato con argomentazione illogica alcuni elementi ritenuti sintomatici di un avvio di risocializzazione, tra cui la scelta di aderire a un concordato ex art. 599-bis c.p.p., il matrimonio, l'attesa di un figlio, la possibilità di eseguire i domiciliari in luogo diverso e la prospettata attività lavorativa. Il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile in via preliminare per essere stato proposto con modalità non consentite, poiché depositato via PEC in una fase in cui era già operativo il regime del deposito telematico esclusivo; ha inoltre osservato che, comunque, le censure miravano a una rivalutazione del merito delle esigenze cautelari, operazione non consentita in sede di legittimità. È stata quindi confermata la permanenza della custodia in carcere, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto che l'impugnazione fosse stata presentata con modalità non consentite, perché trasmessa via PEC nonostante, alla data del deposito, le impugnazioni cautelari dovessero essere depositate esclusivamente con modalità telematiche sul portale, salvo malfunzionamenti non dedotti né attestati. Ha inoltre aggiunto che, anche a prescindere da tale profilo, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile perché le doglianze contestavano nel merito la valutazione del Tribunale sulla persistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, chiedendo in sostanza una nuova valutazione del materiale fattuale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per l'appello cautelare avverso l'ordinanza sulla misura personale.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per la presunzione cautelare operante nei procedimenti per determinati gravi reati; il Tribunale l'ha ritenuta rilevante nel caso concreto.
Norma invocata per la richiesta di sostituzione della misura cautelare in presenza di asseriti fatti nuovi.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Utilizzato come parametro per la censura di violazione di legge proposta nel ricorso per cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Utilizzato come parametro per la censura di vizio di motivazione.
Menzi onato come concordato/consenso processuale valorizzato dal ricorrente come indice di collaborazione, ma ritenuto irrilevante sul piano cautelare.
art. 311, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede che il ricorso per cassazione in materia cautelare sia depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, secondo le forme di legge.
art. 582, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede il deposito dell'atto di impugnazione con le modalità dell'art. 111-bis presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Stabilisce il deposito esclusivamente con modalità telematiche, quale regime ordinario per atti, documenti, richieste e memorie.
art. 87, commi 4 e 5, d. lgs. n. 150/2022
Disposizioni transitorie richiamate per individuare il momento di piena applicazione del deposito telematico.
art. 3, comma 3-ter, D.M. 29 dicembre 2023, n. 217
Norma regolamentare transitoria richiamata per escludere, dal 1 aprile 2026, il deposito non telematico nelle materie indicate.
Richiamato come disciplina del malfunzionamento dei servizi telematici, che potrebbe giustificare una deroga; nel caso non risultava attestato.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Sanziona con l'inammissibilità l'inosservanza delle forme di presentazione dell'impugnazione.
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per negare che la prospettata attività lavorativa potesse incidere sulla concreta possibilità di eseguire gli arresti domiciliari.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio senza partecipazione delle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti cautelari personali, l'impugnazione è inammissibile se non è proposta con le modalità di deposito prescritte dalla disciplina vigente; il ricorso trasmesso con un mezzo diverso da quello telematico esclusivo, fuori dai casi di malfunzionamento attestato, integra una causa di inammissibilità.
- Dopo l'entrata a regime del deposito telematico, l'impugnazione deve essere depositata secondo le forme telematiche previste dagli artt. 582 e 111-bis c.p.p. e dalla normativa transitoria/regolamentare; il deposito via PEC non è idoneo se non ricorre una specifica eccezione normativa.
- In materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione può denunciare solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; è invece inammissibile quando tende a ottenere una nuova valutazione del fatto o degli elementi già apprezzati dal giudice di merito.
- La censura sulla persistenza delle esigenze cautelari è scrutinabile in sede di legittimità solo se attacca specificamente il ragionamento giuridico o la motivazione manifesta; non è consentito sostituire alla valutazione del giudice del riesame una diversa lettura degli indizi di pericolosità o delle condizioni personali dell'imputato.
- La valutazione del decorso del tempo, di scelte processuali collaborative, di eventi familiari o di prospettate opportunità lavorative non impone automaticamente l'attenuazione della misura cautelare, se il giudice di merito motiva in modo congruo sulla persistenza concreta del pericolo cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31073/2026 del 13/08/2026
- Sentenza penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31074/2026 del 13/08/2026
- Sentenza penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31075/2026 del 13/08/2026
- Sentenza penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31076/2026 del 13/08/2026
- Sentenza penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31077/2026 del 13/08/2026
- Sentenza penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31230/2026 del 13/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →