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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32237/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen. Il ricorso deduceva violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione all'entità della pena irrogata, chiedendo l'annullamento della sentenza. La Corte ha rilevato che, per le sentenze di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure relative all'applicazione delle circostanze e alla determinazione della pena, non accompagnate dalla deduzione di una pena risultante concretamente illegale, non rientrano tra i motivi consentiti. Il ricorso è stato quindi ritenuto manifestamente inammissibile e dichiarato senza formalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., ritenendo che le doglianze riguardassero esclusivamente l'entità della pena e i criteri valutativi utilizzati, senza dimostrare che il risultato finale del calcolo fosse contrario alla legge. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta delle parti

    La sentenza di patteggiamento, una volta ratificato l'accordo dal giudice, è impugnabile per cassazione solo nei casi tassativamente ammessi dalla legge.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"

    La norma delimita tassativamente i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria

    La declaratoria di inammissibilità comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria.

  • art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamato quale disposizione collegata alla disciplina dei limiti di impugnazione delle sentenze di patteggiamento.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., applicato dalla Corte per la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Una volta ratificato l'accordo di patteggiamento, non sono proponibili censure relative alla concessione o al diniego delle circostanze, alla loro applicazione o all'entità della pena, salvo che tali doglianze evidenzino una pena concretamente illegale.
  • In tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice sui termini dell'accordo è assolto mediante l'affermazione dell'avvenuta verifica e della positiva valutazione dell'accordo, in ragione della natura semplificata della motivazione.
  • La pena non è illegale per il solo fatto che il giudice non abbia esplicitato in modo analitico i criteri valutativi che hanno condotto all'applicazione della pena concordata; occorre che il risultato finale del calcolo sia non conforme alla legge.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento per motivi diversi da quelli tassativamente consentiti determina l'inammissibilità del ricorso, dichiarabile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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