Cassazione Penale, Sentenza n. 49308/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per vizi di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. la determinazione dell'imposta evasa, deducendo che somme incassate dal notaio e riversate sul conto della madre sarebbero state versamenti effettuati dai clienti per il pagamento di imposte (spese fiscalmente "neutre") e dunque non concorrevano a formare reddito imponibile. Sosteneva altresì che l'onere di provare tale destinazione non poteva essere posto a suo carico in modo inammissibile, e che la sussistenza del dolo di evasione richiede la consapevolezza dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, elemento inesistente nella fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello correttamente abbia valutato i dati oggettivi (incassi ulteriori rispetto alle fatture) come indizio di sottofatturazione e che la ricostruzione difensiva fosse una mera ipotesi priva di concreti elementi probatori. Non è stata ravvisata inversione dell'onere della prova: l'onere difensivo di provare l'esistenza di versamenti destinati al pagamento di imposte grava sull'imputato di fronte a un compendio probatorio chiaro e concreto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al rimborso delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare in favore della Cassa delle Ammende, in via equitativa, euro 3.000,00.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74
Norma che disciplina il reato di dichiarazione fraudolenta o altre fattispecie tributarie; utilizzata come riferimento per il fatto contestato (evasione/imposta evasa) e per la determinazione della pena.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
Motivi di nullità/violazione di legge e di motivazione del ricorso per Cassazione invocati dal ricorrente; la Corte li ha ritenuti infondati in quanto attengono a valutazione di merito dei fatti probatori.
Norma invocata per l'onere del ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condanna alle spese.
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso e alla determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ma ha comunque disposto il versamento equitativo.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né valuta nuovamente la prova di merito: le ricostruzioni difensive meramente ipotetiche e non corredate da elementi concreti non sono idonee a mettere in crisi la valutazione probatoria del giudice di merito.
- Quando emergono dati oggettivi che indicano incassi non fatturati (es. somme aggiuntive sul conto), la loro qualificazione come pagamenti per imposte deve essere specificamente provata dall'imputato; la mera possibilità teorica non crea un "ragionevole dubbio".
- L'onere della prova circa la destinazione di somme (per esempio, quale pagamento di imposte per conto dei clienti) può gravare sull'imputato una volta che il quadro probatorio oggettivo delinei ipotesi criminale credibile; la mancata esibizione di documentazione giustificativa indebolisce la difesa.
- In reati tributari, la prova del dolo richiede elementi che dimostrino la consapevolezza dell'ammontare dell'imposta evasa; tuttavia, l'assenza di tale prova non esclude automaticamente la responsabilità se vi siano elementi oggettivi che dimostrino il comportamento evasivo.
- Per evitare l'insorgere di responsabilità penale il professionista deve conservare e poter esibire documentazione chiara (incarichi, ricevute di versamento delle imposte, registrazioni contabili) che dimostri la destinazione dei flussi finanziari raccolti per conto dei clienti.
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