Cassazione Civile, Ordinanza n. 25892/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mediatore)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di pagamento della provvigione proposta da un mediatore per l’attività svolta in relazione alla vendita di una tenuta agricola. In sede di rinvio dopo precedente cassazione, il mediatore riassumeva il giudizio nei confronti di uno dei originari convenuti sopravvissuti e, appreso del decesso dell’altro originario convenuto, notificava l’atto di riassunzione ai suoi eredi in momenti diversi. La Corte d’appello di Perugia dichiarava estinto il giudizio nei confronti degli eredi, ritenendo tardiva la riassunzione e irrilevante la tempestiva instaurazione del processo nei confronti dell’altro convenuto costituito, nonché negando rilievo alla successiva integrazione del contraddittorio verso il terzo erede. Con il ricorso per cassazione il mediatore denunciava violazione degli artt. 392 e 393 c.p.c., sostenendo: (i) che la Corte d’appello aveva applicato il termine di tre mesi introdotto dalla L. 69/2009, mentre al processo si doveva applicare il previgente termine annuale, poiché il giudizio era stato instaurato nel 1999; (ii) che la notifica agli eredi effettuata entro l’anno era tempestiva; (iii) che la successiva notifica al terzo erede era rituale e necessaria, essendo tutti gli eredi litisconsorti necessari processuali nel giudizio di rinvio. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che, nel giudizio rescissorio conseguente a cassazione con rinvio, sussiste litisconsorzio necessario tra tutte le parti del processo di cassazione; se una parte è deceduta, la riassunzione va effettuata nei confronti dei suoi successori, e il giudice di rinvio deve assegnare termine per l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. Inoltre, ha precisato che il termine di tre mesi dell’art. 392 c.p.c. si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, dovendosi avere riguardo alla notifica dell’atto introduttivo del primo grado. Poiché il giudizio era stato introdotto nel 1999, operava il termine annuale previgente, non ancora spirato alla data della notifica agli eredi. È stato inoltre chiarito che la tempestiva riassunzione verso alcuni eredi impone l’integrazione anche nei confronti dell’altro erede, poiché tutti gli eredi della parte deceduta sono litisconsorti necessari processuali per tutta la durata del processo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del mediatore, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti degli eredi e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Resta ferma, secondo il testo, la condanna del convenuto superstite al pagamento della provvigione disposta dalla Corte territoriale. La decisione di merito della Cassazione si fonda sull’erronea applicazione del termine di riassunzione e sull’erronea esclusione del litisconsorzio necessario processuale tra gli eredi della parte deceduta nel corso del giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come norma di legittimità per dedurre violazione di legge processuale
il termine di tre mesi per la riassunzione si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per i giudizi introdotti prima continua ad applicarsi il termine annuale previgente
richiamato unitamente all’art. 392 c.p.c. per censurare la declaratoria di estinzione del giudizio di rinvio
il giudice di rinvio deve assegnare termine per integrare il contraddittorio nei confronti del successore della parte deceduta, quando necessario
la disciplina transitoria fa dipendere l’applicazione del nuovo termine di tre mesi dall’instaurazione del giudizio dopo il 4 luglio 2009
ha modificato l’art. 392 c.p.c. sostituendo il termine annuale con quello trimestrale
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione con rinvio esiste litisconsorzio necessario processuale tra tutte le parti che erano presenti nel giudizio di cassazione; se una di esse è deceduta nelle more, la riassunzione deve essere effettuata nei confronti dei suoi successori.
- Quando il decesso di una parte determina la sostituzione con più eredi, tutti gli eredi assumono la posizione di litisconsorti necessari processuali per l’intera durata del giudizio e la riassunzione tempestiva nei confronti di alcuni di essi non basta a escludere la necessità di integrare il contraddittorio verso gli altri.
- Il termine per riassumere il giudizio davanti al giudice di rinvio è quello vigente in base alla data di instaurazione del giudizio di primo grado: il termine di tre mesi introdotto dalla L. 69/2009 si applica solo ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, mentre ai giudizi anteriori continua ad applicarsi il termine annuale previgente.
- Se la riassunzione è stata tempestivamente eseguita nei confronti di una parte ancora esistente, il giudice non può dichiarare l’estinzione per mancata iniziale evocazione del successore della parte deceduta senza prima consentire l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
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