Cassazione Penale, Sentenza n. 48698/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 299, commi 2‑bis e 3, cod. proc. pen., sostenendo che l'indagato Jie LIN aveva richiesto la sostituzione della misura cautelare senza notificare tale istanza al difensore della persona offesa (adempimento previsto dalla norma a pena d'inammissibilità), con conseguente nullità dell'ordinanza. Si è inoltre richiamato un contrasto giurisprudenziale sulla legittimazione della persona offesa ad impugnare provvedimenti di revoca o sostituzione di misure cautelari custodiali.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha applicato il principio espresso dalle Sezioni Unite (n. 36754/2022) secondo cui la persona offesa, nei reati commessi con violenza alla persona, non è legittimata a impugnare direttamente (neanche in Cassazione) l'ordinanza che revoca o sostituisce una misura cautelare coercitiva diversa dal divieto di espatrio o dall'obbligo di presentazione; la persona offesa può invece chiedere al Pubblico Ministero di proporre impugnazione ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 299 cod. proc. pen. (commi 2-bis e 3)
Prevede l'obbligo di informare la persona offesa e di consentire al suo difensore di presentare memorie in relazione ad istanze di sostituzione/revoca di misure cautelari; tuttavia, l'omissione di tale notifica non attribuisce automaticamente alla persona offesa la legittimazione ad impugnare direttamente l'ordinanza secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite.
Indica lo strumento mediante il quale la persona offesa (anche se non costituitasi parte civile) può far valere le proprie deduzioni: la richiesta motivata al Pubblico Ministero affinché promuova l'impugnazione del provvedimento.
art. 90 e art. 121 cod. proc. pen.
Regolano il diritto all'informazione e alla presentazione di memorie/indicazione di elementi di prova da parte della persona offesa; la giurisprudenza ha ritenuto che tali diritti non costituiscono un ruolo di "parte" nel procedimento cautelare.
art. 93 e art. 94 cod. proc. pen.
Consentono l'intervento di enti/associazioni; le Sezioni Unite hanno richiamato tali strumenti nell'indicare chi, oltre alla parte civile, può chiedere al PM l'impugnazione ai sensi dell'art. 572.
Sez. U., n. 36754 del 14/7/2022 (giurisprudenza)
Decisione di riferimento che afferma l'impossibilità per la persona offesa (non costituitasi parte civile) di impugnare direttamente ordinanze di revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive diverse da quelle meno incisive; riconosce come rimedio la richiesta al PM ex art. 572.
Massime di principio
- La persona offesa che non si sia costituita parte civile non è, di norma, legittimata ad impugnare direttamente la revoca o la sostituzione di misure cautelari coercitive (diverse dal divieto di espatrio o dall'obbligo di presentazione).
- Se la persona offesa intende contestare un provvedimento cautelare, deve chiedere al Pubblico Ministero di proporre impugnazione ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen.; il PM è il soggetto abilitato a promuovere l'impugnazione in suo favore.
- La costituzione di parte civile cambia la posizione processuale: chi è parte civile può esercitare più ampi rimedi rispetto alla persona offesa non costituita.
- L'obbligo di informazione e di consentire memorie (art. 299 e artt. 90/121) è importante sul piano procedurale, ma la sua violazione non comporta automaticamente la legittimazione della persona offesa a impugnare direttamente l'ordinanza alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite.
- In situazioni simili è opportuno verificare immediatamente lo stato di costituzione di parte civile, valutare la tempestiva richiesta al PM di impugnazione ex art. 572 e segnalare eventuali omissioni procedurali nell'ambito del procedimento principale o con i rimedi previsti, evitando di contare sulla possibilità di impugnazione diretta se non si è parte civile.
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