Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48698/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 299, commi 2‑bis e 3, cod. proc. pen., sostenendo che l'indagato Jie LIN aveva richiesto la sostituzione della misura cautelare senza notificare tale istanza al difensore della persona offesa (adempimento previsto dalla norma a pena d'inammissibilità), con conseguente nullità dell'ordinanza. Si è inoltre richiamato un contrasto giurisprudenziale sulla legittimazione della persona offesa ad impugnare provvedimenti di revoca o sostituzione di misure cautelari custodiali.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha applicato il principio espresso dalle Sezioni Unite (n. 36754/2022) secondo cui la persona offesa, nei reati commessi con violenza alla persona, non è legittimata a impugnare direttamente (neanche in Cassazione) l'ordinanza che revoca o sostituisce una misura cautelare coercitiva diversa dal divieto di espatrio o dall'obbligo di presentazione; la persona offesa può invece chiedere al Pubblico Ministero di proporre impugnazione ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen. (commi 2-bis e 3)

    Prevede l'obbligo di informare la persona offesa e di consentire al suo difensore di presentare memorie in relazione ad istanze di sostituzione/revoca di misure cautelari; tuttavia, l'omissione di tale notifica non attribuisce automaticamente alla persona offesa la legittimazione ad impugnare direttamente l'ordinanza secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite.

  • art. 572 cod. proc. pen.

    Indica lo strumento mediante il quale la persona offesa (anche se non costituitasi parte civile) può far valere le proprie deduzioni: la richiesta motivata al Pubblico Ministero affinché promuova l'impugnazione del provvedimento.

  • art. 90 e art. 121 cod. proc. pen.

    Regolano il diritto all'informazione e alla presentazione di memorie/indicazione di elementi di prova da parte della persona offesa; la giurisprudenza ha ritenuto che tali diritti non costituiscono un ruolo di "parte" nel procedimento cautelare.

  • art. 93 e art. 94 cod. proc. pen.

    Consentono l'intervento di enti/associazioni; le Sezioni Unite hanno richiamato tali strumenti nell'indicare chi, oltre alla parte civile, può chiedere al PM l'impugnazione ai sensi dell'art. 572.

  • Sez. U., n. 36754 del 14/7/2022 (giurisprudenza)

    Decisione di riferimento che afferma l'impossibilità per la persona offesa (non costituitasi parte civile) di impugnare direttamente ordinanze di revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive diverse da quelle meno incisive; riconosce come rimedio la richiesta al PM ex art. 572.

Massime di principio

  • La persona offesa che non si sia costituita parte civile non è, di norma, legittimata ad impugnare direttamente la revoca o la sostituzione di misure cautelari coercitive (diverse dal divieto di espatrio o dall'obbligo di presentazione).
  • Se la persona offesa intende contestare un provvedimento cautelare, deve chiedere al Pubblico Ministero di proporre impugnazione ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen.; il PM è il soggetto abilitato a promuovere l'impugnazione in suo favore.
  • La costituzione di parte civile cambia la posizione processuale: chi è parte civile può esercitare più ampi rimedi rispetto alla persona offesa non costituita.
  • L'obbligo di informazione e di consentire memorie (art. 299 e artt. 90/121) è importante sul piano procedurale, ma la sua violazione non comporta automaticamente la legittimazione della persona offesa a impugnare direttamente l'ordinanza alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite.
  • In situazioni simili è opportuno verificare immediatamente lo stato di costituzione di parte civile, valutare la tempestiva richiesta al PM di impugnazione ex art. 572 e segnalare eventuali omissioni procedurali nell'ambito del procedimento principale o con i rimedi previsti, evitando di contare sulla possibilità di impugnazione diretta se non si è parte civile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.