Cassazione Penale, Ordinanza n. 24044/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorso riguarda un provvedimento del Tribunale di sorveglianza che ha sostituito la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale con la detenzione domiciliare. Il giudice di sorveglianza aveva valorizzato due episodi: il controllo, avvenuto tre giorni dopo l'inizio della misura, in cui l'interessato parlava con un pregiudicato, e una successiva denuncia per falsità materiale/uso di atto falso richiamata dalla sentenza come reato di cui all'art. 489 c.p. Il tribunale ha ritenuto tali condotte sintomatiche di noncuranza delle prescrizioni e di mancanza iniziale di una seria adesione al trattamento. Il ricorrente ha contestato tale valutazione, chiedendo in sostanza una lettura alternativa e più favorevole degli episodi, ma senza dedurre specifici vizi di legittimità; la Corte rileva infatti che il ricorso è essenzialmente rivalutativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura si risolvesse in una sollecitazione a una diversa lettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Ha reputato la motivazione del Tribunale di sorveglianza adeguata e non censurabile, poiché le violazioni delle prescrizioni della misura erano state correttamente ritenute, in concreto, incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento in prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata solo come riferimento al reato per cui l'interessato era stato denunciato; il testo non sviluppa un'interpretazione autonoma della fattispecie.
Non citato espressamente nel testo fornito; la vicenda riguarda la revoca/sostituzione dell'affidamento in prova, ma il riferimento normativo preciso non è desumibile con certezza dal brano.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti del magistrato o del tribunale di sorveglianza non è consentito proporre una mera rivalutazione del fatto, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
- La violazione delle prescrizioni imposte con la misura alternativa può giustificare la sostituzione della misura stessa quando, apprezzata in concreto, risulti incompatibile con la prosecuzione della prova.
- La denuncia per un ulteriore reato e il tenore complessivo della condotta tenuta durante la misura possono essere valorizzati dal giudice di sorveglianza come indici della mancanza di un serio adattamento al trattamento.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a proporre una lettura alternativa degli episodi già valutati dal giudice di merito, senza individuare un vizio effettivo di legittimità.
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