Ordinanza n. 158/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. II, n. 3267 del 2025, nella parte in cui aveva negato la tutela cautelare avverso gli atti amministrativi impugnati in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania che non aveva sospeso gli atti impugnati. Dal testo emerge che la controversia riguarda la riattivazione di un procedimento sanzionatorio e una disposta demolizione incidente sull'opificio dell'appellante. L'appellante ha dedotto, in sostanza, la sussistenza dei presupposti cautelari, evidenziando il pregiudizio derivante dalla sostanziale paralisi dell'attività dell'opificio e dall'irreversibilità della demolizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la causa necessitasse di approfondimenti di merito. Ha tuttavia ravvisato il periculum in mora nella sostanziale paralisi dell'attività dell'opificio e nell'irreversibilità della demolizione disposta. Prescindendo dalla questione della riattivazione del procedimento sanzionatorio, ha accolto l'appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito e, in riforma dell'ordinanza del TAR, ha sospeso nelle more gli atti impugnati in primo grado. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate. Il TAR è stato incaricato di fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare proposto contro l'ordinanza del TAR.
ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
È richiamato quale fondamento della trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, quando la controversia richiede approfondimenti incompatibili con una definizione sommaria, il giudice può accogliere la domanda cautelare e disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nella sostanziale paralisi dell'attività economica derivante dagli atti impugnati.
- L'irreversibilità della demolizione disposta dall'amministrazione costituisce un elemento idoneo a fondare il periculum in mora e giustifica, nelle more della decisione di merito, la sospensione degli atti impugnati.
- La tutela cautelare può essere accordata anche prescindendo temporaneamente dalla definizione di una questione relativa alla riattivazione del procedimento sanzionatorio, quando il pregiudizio irreversibile derivante dall'esecuzione dell'atto risulti decisivo.
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