Ordinanza n. 1734/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 04523/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda, che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo al perimetro provvisorio del Parco Nazionale del Matese
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 04523/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Il testo non specifica i singoli motivi di appello, limitandosi a rilevare che le argomentazioni ministeriali presentano profili meritevoli di approfondimento nella sede di merito. Sul piano cautelare, l'appellante ha prospettato l'esigenza di evitare che l'esecuzione della sentenza comportasse l'esclusione del territorio comunale interessato dal perimetro provvisorio del Parco Nazionale del Matese e la conseguente cessazione delle misure di salvaguardia paesaggistica e ambientale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le argomentazioni dell'appello meritino un approfondimento nella fase di merito, senza definire anticipatamente la fondatezza delle censure. Quanto al periculum in mora, ha attribuito prevalenza alla salvaguardia degli interessi paesaggistico e ambientale, di rilievo costituzionale. Ha rilevato che l'immediata cessazione delle misure di salvaguardia, conseguente all'eventuale esclusione del territorio dal perimetro provvisorio del parco, avrebbe comportato un concreto rischio di alterazioni irreversibili dell'assetto territoriale e dei beni paesaggistici tutelati. Ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza di merito e ha compensato tra le parti costituite le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello e della decisione sulla sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il fumus boni iuris può ritenersi sussistente quando le argomentazioni dell'appellante presentino questioni meritevoli di approfondimento nella sede di merito, senza che sia necessario anticipare una decisione definitiva sulla fondatezza dell'appello.
- Nel bilanciamento cautelare, gli interessi paesaggistici e ambientali, qualificati come interessi di rilievo costituzionale, possono prevalere sugli interessi contrapposti quando l'esecuzione della sentenza impugnata determini il rischio concreto di alterazioni irreversibili del territorio e dei beni tutelati.
- La possibile cessazione immediata di misure di salvaguardia ambientale e paesaggistica, con conseguente rischio di modificazioni irreversibili dell'assetto territoriale, integra un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
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