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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14793/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritta dalla società ricorrente e accettata dai controricorrenti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia traeva origine dalla domanda proposta da due lavoratori per ottenere il computo, nell'anzianità di servizio, del periodo svolto in esecuzione di un contratto di formazione e lavoro, con conseguente declaratoria di nullità delle clausole dei contratti di assunzione che escludevano tale computo e condanna della società al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado favorevole ai lavoratori. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, notificata ai controricorrenti, i quali hanno dichiarato per iscritto di accettarla.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.c.

    memoria ex art. 378 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso e l'accettazione della controparte sono state depositate mediante memoria

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo

  • art. 391 c.p.c.

    L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude la pronuncia sulle spese; il comma 4 è richiamato per la regola sulle spese

  • art. 391 c.p.c., comma 4

    In caso di rinuncia accettata non si provvede sulle spese

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente sottoscritta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta che la Corte non si pronunci sul merito delle censure originariamente dedotte.
  • In caso di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, non deve essere emessa pronuncia sulle spese, ove ricorrano le condizioni previste dalla disciplina processuale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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