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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5856/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati connessi all'immigrazione clandestina e associazione per delinquere. Denunciava violazione di norme processuali (artt. 143, 178, 179 c.p.p.) e vizio di motivazione perché l'ordinanza del Tribunale del riesame non era stata tradotta nella lingua nota all'indagato (cittadino iracheno di origine curda), con conseguente compromissione della sua effettività facoltà di difesa.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. Il giudice ha richiamato l'orientamento della corte di legittimità secondo cui la mancata traduzione riguarda essenzialmente l'ordinanza applicativa della misura cautelare: la nullità per mancata traduzione riguarda il provvedimento di custodia cautelare personale (secondo le Sezioni Unite recenti) ma non automaticamente l'ordinanza emessa in sede di riesame. Il Tribunale ha inoltre osservato che l'ordinanza originaria (genetica) era stata tradotta, che non era stata presentata alcuna istanza specifica per la traduzione dell'ordinanza di riesame ai sensi dell'art. 143 comma 3, e che l'indagato aveva conferito procura speciale in lingua italiana al difensore, segnalando conoscenza della lingua processuale o volontà di farsi rappresentare. Per questi motivi il gravame è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 94 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Disciplina l'obbligo di traduzione in lingua madre di specifici atti processuali; comma 2 elenca gli atti per i quali la traduzione è obbligatoria. L'ordinanza del tribunale resa ex art. 309 c.p.p. non figura nell'elenco e dunque non rientra automaticamente nell'obbligo, salvo che il giudice la ritenga "altra" esigenza essenziale ai sensi del comma 3 su istanza dell'imputato o d'ufficio.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Regola le nullità; il giudice ha richiamato la giurisprudenza che interpreta la mancata traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare come causa di nullità della sequenza procedimentale derivante da quel provvedimento, ma non estende automaticamente tale nullità all'ordinanza di riesame.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Prevede gli effetti delle nullità; richiamato nella prospettazione del ricorrente ma il giudice ha ritenuto che, nella fattispecie, non sussistesse la nullità dell'ordinanza di riesame.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari davanti al Tribunale; l'ordinanza resa ex art. 309 non limita originariamente la libertà personale ma conferma processualmente il provvedimento che l'ha fatto, ragione per cui non viene automaticamente inclusa tra gli atti la cui traduzione è obbligatoria.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata dalle Sezioni Unite in relazione alla nullità per mancata traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare; combinato con l'art. 143 può portare alla nullità del provvedimento iniziale quando sia noto che l'indagato non conosce l'italiano.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte al rigetto del ricorso.

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Riguarda gli adempimenti di cancelleria dopo la decisione; la Corte ha disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti richiesti.

Massime di principio

  • L'obbligo di traduzione in lingua madre riguarda prioritariamente gli atti che originano la limitazione della libertà personale (in particolare l'ordinanza di custodia cautelare); la mancata traduzione di tale provvedimento può determinare la nullità.
  • L'ordinanza di riesame (art. 309 c.p.p.) non rientra automaticamente nell'elenco degli atti per i quali la traduzione è obbligatoria; la sua mancata traduzione, di regola, non ne determina la nullità, salvo specifiche circostanze o istanze che ne dimostrino l'essenzialità per la comprensione delle accuse.
  • Se il difensore o l'interessato non richiedono espressamente la traduzione ai sensi dell'art. 143 comma 3, il giudice può ritenere superflua la traduzione dell'ordinanza di riesame se le accuse erano già state comunicate nella lingua dell'indagato con la traduzione dell'atto genetico.
  • La conoscenza della lingua processuale o il conferimento di procura in lingua italiana al difensore possono indebolire la contestazione sulla mancata traduzione, dimostrando la possibilità di difesa effettiva attraverso il difensore.
  • Per evitare rischi processuali, se l'imputato non conosce l'italiano è opportuno chiedere espressamente la traduzione degli atti ritenuti essenziali e annotare tempestivamente l'effettiva mancanza di conoscenza della lingua, poiché la decorrenza dei termini e la validità dei provvedimenti possono dipendere da tale conoscenza.

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