Ordinanza n. 672/2026 - Salerno, Sezione 2
proposto per l'annullamento dell’ordinanza n. 4/2024, di rimessione in pristino e demolizione opere edilizie eseguite in difformità e, nella presente fase, per l’impugnazione del decreto decisorio presidenziale n. 171/2025 con il quale è stata dichiarata la perenzione del ricorso per “mancanza di un’istanza di fissazione nel termine di legge”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto decisorio di perenzione del ricorso per mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro un anno dal deposito
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari avevano originariamente impugnato un’ordinanza comunale di rimessione in pristino e demolizione di opere edilizie eseguite in difformità. Hanno poi proposto opposizione contro il decreto che aveva dichiarato perento il ricorso per mancato compimento, entro un anno dal deposito, di un atto di procedura, in particolare dell’istanza di fissazione dell’udienza. L’unico motivo dedotto sosteneva che il giudizio non avrebbe dovuto essere dichiarato perento perché, essendo stata presentata nelle more un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, il processo avrebbe dovuto essere sospeso oppure dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha respinto l’opposizione, ritenendo manifestamente infondato l’unico motivo. Ai sensi dell’art. 81 c.p.a., il ricorso è dichiarato perento se per un anno non viene compiuto alcun atto di procedura; per evitare la perenzione, la parte ricorrente deve presentare l’istanza di fissazione dell’udienza entro un anno dal deposito del ricorso, salva la possibilità che tale istanza sia presentata anche dalla parte resistente. La possibile presentazione di un’istanza di sanatoria e l’eventuale futura improcedibilità del ricorso non impediscono la perenzione: quest’ultima esprime il venir meno o il ripensamento dell’interesse originario alla prosecuzione, mentre l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone che il ricorrente abbia comunque manifestato la volontà di ottenere una decisione, anche solo processuale, mediante la prosecuzione del giudizio. Il decreto di perenzione è stato quindi confermato e il giudizio è stato dichiarato estinto. Non sono state liquidate spese, poiché il Comune non si è costituito; il TAR ha osservato che, in caso contrario, la condanna alle spese dell’opponente sarebbe stata indefettibile ai sensi dell’art. 85, comma 5, c.p.a.
Norme richiamate
il ricorso è dichiarato perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura
La perenzione consegue al mancato compimento, per un anno, di atti di procedura; per evitarla, il ricorrente deve presentare l’istanza di fissazione dell’udienza entro un anno dal deposito del ricorso, ferma la possibilità che l’istanza sia presentata dal resistente.
esclusa la possibilità di compensazione anche parziale
Nell’opposizione avverso il decreto di perenzione, la condanna alle spese dell’opponente sarebbe indefettibile in caso di soccombenza, salvo che, come nella fattispecie, la mancata costituzione del resistente consenta di non disporre sulle spese.
Massime di principio
- La parte ricorrente ha l’onere di presentare l’istanza di fissazione dell’udienza entro un anno dal deposito del ricorso per evitare la perenzione ai sensi dell’art. 81 c.p.a.; la mera pendenza di iniziative amministrative potenzialmente incidenti sull’interesse alla decisione non sostituisce tale adempimento.
- La possibile futura improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce la dichiarazione di perenzione quando la parte non abbia compiuto gli atti processuali necessari a manifestare la volontà di ottenere una decisione, anche in rito.
- La perenzione e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse hanno presupposti distinti: la prima deriva dall’inerzia processuale e manifesta un ripensamento sull’interesse alla prosecuzione, mentre la seconda presuppone la prosecuzione del giudizio e la sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione.
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