Sentenza del 15/01/2016 n. 564 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 1995, veniva notificata a V.V. una cartella di pagamento per IRPEF, contributo SSN, interessi e sanzioni, riferita a redditi da fabbricato di proprietà di P.E. V.V. contestava di non essere il soggetto passivo dell'imposta, sostenendo di avere agito esclusivamente quale mandatario e rappresentante del proprietario dell'immobile. La Commissione tributaria provinciale aveva escluso le sanzioni, confermando il tributo, e la Commissione regionale aveva rigettato l'appello. In Cassazione V.V. deduceva, tra l'altro, la violazione delle norme sul mandato e sulla soggettività passiva tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, relativo alla motivazione apparente, ritenendo sufficiente la motivazione della sentenza impugnata. Ha invece accolto il secondo motivo, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. La Corte ha stabilito che il soggetto passivo è colui in capo al quale si realizza il presupposto d'imposta e che una diversa imputazione dell'obbligo tributario può derivare soltanto da una specifica previsione di legge. La procura conferita a V.V. per presentare dichiarazioni e pagare imposte non trasferiva su di lui la soggettività passiva, ma lo autorizzava soltanto a compiere tali atti per conto del rappresentato. La sentenza regionale è stata cassata senza rinvio quanto alla necessità di ulteriori accertamenti, il ricorso introduttivo è stato accolto e la cartella di pagamento è stata annullata. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.300 euro.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, sulla cui base era stata emessa la cartella di pagamento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64
Le ipotesi derogatorie ... danno luogo alle figure del sostituto di imposta ... e del responsabile di imposta.
La dissociazione tra il soggetto che realizza il presupposto d'imposta e quello tenuto al pagamento è ammessa soltanto nei casi di sostituzione o responsabilità d'imposta espressamente previsti dalla legge.
Codice civile, artt. 1388 e 1704
Le norme sul contratto concluso dal rappresentante e sul mandato con rappresentanza confermano che gli atti compiuti dal mandatario nell'ambito dei poteri conferiti producono effetti nei confronti del mandante, senza trasferire automaticamente la soggettività tributaria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 1, 2, 4 e 33
Le disposizioni individuano i presupposti e i soggetti dell'imposizione sui redditi; la Corte ha ritenuto che l'imposta sui redditi da fabbricato gravasse sul proprietario, cioè sul rappresentato, e non sul mandatario.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, comma 2
La questione relativa all'applicazione di tale disposizione è stata dichiarata assorbita in seguito all'accoglimento del motivo principale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione non sussiste quando la decisione contiene una motivazione, anche minimale, sulle ragioni della pronuncia; nel caso concreto la motivazione non è stata ritenuta meramente apparente.
Massime di principio
- In materia tributaria, il soggetto passivo è normalmente colui che realizza il presupposto dell'imposta, come il proprietario che percepisce o possiede un reddito immobiliare.
- La procura, il mandato o la rappresentanza fiscale autorizzano il rappresentante a presentare dichiarazioni e a effettuare pagamenti per conto del contribuente, ma non lo rendono automaticamente debitore dell'imposta.
- Un soggetto diverso dal contribuente può essere obbligato al pagamento soltanto se una specifica norma di legge prevede una sostituzione d'imposta o una responsabilità d'imposta; le parti non possono creare tali figure mediante un accordo privato.
- Quando una cartella è intestata al mandatario anziché al titolare del reddito, è rilevante verificare se esista una precisa base normativa che giustifichi l'imputazione dell'obbligo tributario al mandatario.
- La responsabilità del rappresentante per eventuali irregolarità formali o per il mancato pagamento non coincide necessariamente con la titolarità del debito d'imposta principale e deve essere valutata sulla base di specifiche disposizioni di legge.
- Una motivazione sintetica della sentenza non è automaticamente apparente: il vizio sussiste solo quando manca del tutto l'indicazione delle ragioni della decisione o queste sono incomprensibili.
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