Ordinanza n. 492/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00300/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Liguria che aveva sospeso il provvedimento di soppressione del patentino per la vendita di generi di monopolio presso un esercizio commerciale
Esito
Favorevole al ricorrente (rivendita di monopoli)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Liguria, che aveva accolto la domanda di sospensione proposta dal titolare dell’esercizio commerciale munito di patentino. Il provvedimento amministrativo contestato disponeva la soppressione del patentino, in scadenza il 31 dicembre 2025, per effetto della disciplina sulle distanze tra punti vendita di generi di monopolio. La distanza dalla rivendita più vicina, munita di distributore automatico, risultava pari a 176 metri, inferiore ai 300 metri previsti per i comuni fino a 30.000 abitanti. L’appellante ha dedotto il proprio interesse a non subire le conseguenze della permanenza di un punto vendita ritenuto non conforme alla disciplina di settore, essendo subentrato nella titolarità della rivendita ordinaria n. 6. Il TAR aveva valorizzato, in sede cautelare, esigenze economiche e personali del titolare del patentino, richiamando le conseguenze che la sospensione dell’attività avrebbe potuto produrre sull’equilibrio economico dell’esercizio commerciale. Il Consiglio di Stato ha rilevato, inoltre, che il provvedimento impugnato in primo grado potrebbe essere meramente confermativo di un precedente atto analogo non impugnato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR Liguria, respingendo l’istanza di sospensione proposta in primo grado. A un primo sommario esame, il Collegio non ha ravvisato significativi elementi idonei a sostenere una prognosi favorevole sull’esito del giudizio di merito; ha osservato che le esigenze cautelari considerate dal TAR erano state tratte da un precedente giudizio diverso e non risultavano specificamente rivalutate in rapporto alla controversia attuale. Nella comparazione degli interessi, ha ritenuto recessivo l’interesse del titolare del patentino alla conservazione del titolo rispetto all’interesse del titolare della rivendita ordinaria a non subire gli effetti della presenza di un punto vendita apparentemente collocato a distanza non conforme alla disciplina di settore. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Consente l’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR; il Consiglio di Stato lo ha accolto riformando la misura cautelare e respingendo la sospensione richiesta in primo grado.
art. 267 TFUE
La sentenza di merito del precedente contenzioso era stata resa a seguito di rinvio pregiudiziale; il riferimento è utilizzato per ricostruire il contesto della disciplina sulle distanze tra rivendite.
art. 7, comma 4, D.M. n. 38/2013
il divieto di rilasciare il patentino in presenza di un distributore automatico presso la rivendita di aggregazione
La disposizione è richiamata nel contesto della disciplina che impedisce il rilascio o il mantenimento del patentino in presenza delle condizioni ostative previste per la rivendita di aggregazione.
art. 31 legge n. 1293/1957, come sostituito dall’art. 8 legge n. 25/1986
È indicato quale base normativa del subentro dell’appellante nella titolarità della rivendita ordinaria.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la valutazione del periculum deve essere riferita specificamente alla controversia pendente e non può fondarsi automaticamente sulle esigenze cautelari accertate in un diverso giudizio.
- Quando il merito presenta, a un primo sommario esame, una prognosi non favorevole per il richiedente la misura cautelare, tale elemento concorre al rigetto della sospensione, anche in presenza di pregiudizi economici allegati.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, l’interesse alla conservazione di un titolo abilitativo può risultare recessivo rispetto all’interesse di un operatore concorrente a non subire gli effetti della permanenza di un punto vendita apparentemente collocato a distanza non conforme alla disciplina di settore.
- L’appello cautelare può condurre alla riforma dell’ordinanza del TAR e al rigetto dell’istanza cautelare quando la motivazione della misura si fondi su una precedente valutazione cautelare riferita a un diverso giudizio e non emerga un’adeguata prognosi favorevole sul merito.
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