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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25160/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Screnci impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Catanzaro (5/11/2024). Era gravemente indiziato di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, marijuana, hashish, eroina). Il ricorso per cassazione, articolato in due motivi, denunciava: (1) violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990; (2) errata applicazione della norma e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dell'obbligazione come "organizzatore", non essendo dimostrata l'affectio societatis e rivendicando rapporti limitati solo con i fratelli Scarriglia e la mancata consapevolezza della loro partecipazione al sodalizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti sulla base di intercettazioni, perquisizioni/sequestri e dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Quanto alla posizione di Screnci, il giudice di merito lo aveva qualificato come spacciatore al minuto e collaboratore stabile dei fratelli Scarriglia (abituale pusher, disponibile ad eseguire condotte su sollecitazione, nel 'libro paga' dell'associazione e sostenuto dall'organizzazione in occasione di arresti). La Corte ha richiamato il principio per cui la Cassazione non rivede la valutazione dei fatti e delle fonti probatorie salvo vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferita come presunzione valorizzata dal Tribunale in relazione alla partecipazione continuativa al sodalizio; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria che la corroborava.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Norma del testo unico sugli stupefacenti richiamata in relazione alla rilevanza della partecipazione associativa e all'aggravazione di ruoli; la Corte non ha ravvisato errore nell'applicazione o nella qualificazione della condotta contestata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Criteri di censura in Cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge). La Corte ha ritenuto le doglianze infondate perché si limitavano a proporre una diversa valutazione dei fatti senza dimostrare una manifesta illogicità o specifica violazione di norme.

  • art. 273 e art. 274, cod. proc. pen.

    Richiamati nella motivazione per i concetti di 'gravi indizi di colpevolezza' e 'esigenze cautelari'. La Corte ha precisato che la valutazione di tali elementi compete al giudice del merito e diventa sindacabile in Cassazione solo se evidenziabili vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento su elementi di fatto o sull'attendibilità delle fonti probatorie: controlla solo vizi di legge o la presenza di manifesta illogicità nella motivazione del provvedimento di merito.
  • Per la configurabilità della partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessaria un'investitura formale; è sufficiente che il contributo dell'agente sia consapevole, effettivo e funzionale all'esistenza o al rafforzamento del sodalizio in un dato momento.
  • Le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti o a ritenere meno grave lo spessore degli indizi sono inammissibili in Cassazione se non accompagnate dalla dimostrazione di un vizio giuridico o di una manifesta contraddittorietà/logica mancante nella decisione impugnata.
  • Nelle impugnazioni contro misure cautelari personali, il ricorrente dovrebbe focalizzare i motivi sulla insufficienza della motivazione, sulla mancanza di specifici elementi probatori o su errori di diritto chiari, poiché la mera contestazione dell'apprezzamento probatorio del giudice di merito difficilmente ottiene accoglimento.

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