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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09209/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio. Il motivo dedotto in Cassazione (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) era la violazione di legge in relazione all'art. 355, comma 3, c.p.p.: la ricorrente sosteneva che, nel caso di sequestro probatorio, la legittimazione a proporre il riesame discende dalla qualità di persona sottoposta a indagini e non dal titolo giuridico sul bene sequestrato, per cui l'ordinanza che ha rigettato per carenza di interesse avrebbe erroneamente applicato principi propri del sequestro preventivo

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata perché il Tribunale aveva applicato in modo errato i principi relativi alla legittimazione ad impugnare i provvedimenti di sequestro, mutuandoli dal sequestro preventivo senza considerare la diversa natura del sequestro probatorio. La Corte ha affermato che, nel sequestro probatorio, l'interesse a proporre il riesame è connesso alla posizione processuale dell'indagato e al diritto di difesa e quindi sussiste indipendentemente da un interesse di restituzione del bene. Ha disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame

Norme richiamate

  • art. 355, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata in senso tale da riconoscere la legittimazione a proporre riesame al soggetto sottoposto a indagini quando è stato disposto un sequestro probatorio, posto che l'interesse è di natura processuale e difensiva, e non richiede un titolo giuridico sul bene

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il motivo di cassazione per violazione di legge; qui invocata dai difensori per censurare l'erronea applicazione delle regole sulla legittimazione ad impugnare

Massime di principio

  • Nel sequestro probatorio la legittimazione a proporre istanza di riesame spetta alla persona sottoposta a indagini indipendentemente dal suo titolo giuridico sul bene sequestrato: l'interesse è processuale e difensivo
  • Non è corretto applicare automaticamente alla materia del sequestro probatorio i principi sviluppati per il sequestro preventivo, poiché le finalità (acquisizione della prova vs. funzione cautelare) e le conseguenze sono diverse
  • Il sindacato del giudice di merito sulla legittimazione ad impugnare deve valutare la posizione dell'indagato e l'incidenza dell'atto sulla formazione del quadro probatorio a suo carico, non solo l'interesse di restituzione del bene
  • In presenza di sequestro probatorio, eventuali decisioni di inammissibilità per "carenza di interesse" vanno motivate tenendo conto della natura probatoria del provvedimento e del diritto di difesa dell'indagato
  • In casi simili, se il giudice di merito assimila il sequestro probatorio al sequestro preventivo si può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. b) c.p.p., chiedendo l'annullamento e il rinvio per nuovo esame

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