Cassazione Penale, Sentenza n. 21585/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere. Il ricorrente deduceva (1) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 273 c.p.p.: l'ordinanza si sarebbe basata prevalentemente sulla testimonianza della teste Gambino, non riscontrata e contraddetta da altre dichiarazioni (inclusi la persona offesa e testi oculari), nonché su indizi telefonici non adeguatamente verificati; inoltre non sarebbe stata considerata la spiegazione alternativa del ricorrente circa la sua presenza in altra abitazione. (2) Violazione in relazione agli artt. 56 e 575 c.p.: contestava la qualificazione del fatto come tentato omicidio, sostenendo che gli spari erano diretti a una veranda dopo che la vittima si era ritirata e che quindi l'azione non sarebbe stata astrattamente idonea a cagionare la morte.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo carente e illogica la motivazione del Tribunale del Riesame circa la sussistenza di gravi indizi a carico di Antonio Casamento, perché ha dato eccessivo peso alla sola testimonianza della Gambino senza valutare adeguatamente le difformità e l'assenza di riscontri oggettivi (compresi i rilievi sugli agganci di cella e sulle dichiarazioni della persona offesa e di testimoni oculari). Pertanto l'ordinanza è stata annullata limitatamente alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Antonio e il procedimento è stato rinviato al Tribunale del Riesame di Palermo per nuova valutazione. Il secondo motivo è stato invece respinto: la Corte ha ritenuto congrua, nella fase cautelare, la qualificazione come tentato omicidio alla luce del numero di colpi, della direzione verso la veranda e dell'arma impiegata, che dimostrano l'astratta idoneità dell'azione a causare la morte e la volontà omicida. La decisione di accoglimento del primo motivo non ha comportato la immediata remissione in libertà del ricorrente.
Norme richiamate
Norma sulle misure cautelari; la Corte ha rilevato violazione per motivazione insufficiente circa la sussistenza di "gravi indizi" a carico del ricorrente, richiedendo valutazione più approfondita e riscontro degli indizi.
Norma sul concorso di persone nel reato; richiamata nella qualificazione dell'azione complessiva e nella valutazione della partecipazione in concorso.
Norma sul delitto di omicidio; impiegata per la qualificazione del fatto come tentato omicidio, confermata dalla Corte sulla base delle modalità esecutive (arma, numero e direzione dei colpi).
art. 110 cod. pen. e art. 577, comma 1, n. 3, cod. pen.; artt. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967
Norme relative al concorso di persone, porto/ detenzione illegale di arma e responsabilità per fatti connessi alla violenza privata/uso di armi; richiamate come contestazioni di fatto nella fase cautelare, purché la loro ascrizione al ricorrente richiede adeguata prova indiziaria.
art. 192 cod. proc. pen. (richiamato nel confronto giurisprudenziale)
Norma sulle prove documentali e la loro valutazione; citata dalle corti come parametro comparativo per il grado di precisione e concordanza richiesto agli indizi, sebbene art. 273 non richiami espressamente art. 192.
Massime di principio
- In materia cautelare, le misure basate prevalentemente su una sola testimonianza di seconda mano (testimonianza 'de relato') richiedono che il giudice motivi in modo specifico sui riscontri e sulle eventuali difformità con altre dichiarazioni; l'assenza di riscontri oggettivi può indebolire la gravità degli indizi.
- Minacce telefoniche e conflitti documentati dimostrano il movente o l'esistenza di astio, ma non sono di per sé sufficienti a provare la partecipazione diretta di un soggetto all'illecito: occorrono riscontri concreti (collocazione temporale, dati tecnici, concordanza testimoniale).
- Gli elementi di localizzazione telefonica (agganci di celle) devono essere valutati con precisione: indicazioni generiche di 'cella in prossimità' non sono automaticamente probatorie della presenza dell'indagato sul luogo del fatto.
- Nella distinzione tra danneggiamento e tentato omicidio, in fase cautelare la valutazione si fonda sull'astratta idoneità dell'azione a causare la morte e sulla volontà omicida desumibile dalle modalità (arma, numero dei colpi, direzione, tempestività); anche brevi intervalli temporali tra richiamo della vittima e gli spari possono essere ritenuti incompatibili con l'inidoneità dell'azione.
- L'annullamento parziale di un provvedimento cautelare per vizi motivazionali comporta normalmente il rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito; ciò non determina automaticamente la remissione in libertà del ricorrente.
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