Cassazione Civile, Ordinanza n. 04918/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite concerne un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2012, emesso a seguito di verifica nei confronti del de cuius, poi deceduto, e notificato alle eredi. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione le somme percepite dal contribuente da una società come corrispettivo per la cessione del diritto di superficie su un terreno agricolo destinato alla realizzazione di un impianto eolico. La CTR aveva ritenuto tali somme reddito imponibile, qualificandole come redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. e), TUIR, in relazione all'art. 9, comma 5, TUIR. Le eredi hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. e), TUIR, sostenendo che doveva applicarsi l'art. 9, comma 5, TUIR, con conseguente irrilevanza fiscale della plusvalenza perché la cessione del diritto reale di godimento, riguardando un terreno agricolo, non era tassabile oltre il quinquennio dall'acquisto; in sostanza, contestavano la riqualificazione operata dal giudice di merito e la sussunzione del corrispettivo tra i redditi diversi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha dato continuità ai principi già affermati in giurisprudenza: la plusvalenza derivante dalla cessione del diritto di superficie su terreno agricolo, sia infraquinquennale sia oltre il quinquennio dall'acquisto, non è tassabile come reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. b) o l), TUIR; infatti la lett. b) riguarda solo le aree fabbricabili e la regola dell'art. 9, comma 5, TUIR non consente di attrarre la cessione del diritto di superficie nell'ambito degli obblighi di "permettere" di cui alla lett. l), che concernono diritti personali e non diritti reali. Per mancanza di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso delle contribuenti contro l'avviso di accertamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. e), TUIR
non si applica, nel caso della cessione del diritto di superficie su terreno agricolo, per attrarre il corrispettivo tra i redditi diversi tassabili
art. 67, comma 1, lett. b), TUIR
riguarda solo le aree fabbricabili e non è applicabile alla cessione del diritto di superficie su terreno agricolo
art. 67, comma 1, lett. l), TUIR
gli obblighi di "permettere" in esso contemplati attengono a diritti personali, non a diritti reali come il diritto di superficie
la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento della proprietà non consente, per il diritto di superficie su terreno agricolo, la tassazione come reddito diverso nelle fattispecie esaminate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
testo unico delle imposte sui redditi richiamato quale disciplina di riferimento della qualificazione fiscale del corrispettivo
Massime di principio
- La cessione onerosa del diritto di superficie su un terreno agricolo non genera, di per sé, un reddito diverso imponibile ai sensi dell'art. 67 TUIR, poiché la disciplina sulle plusvalenze immobiliari non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.
- L'equiparazione ex art. 9, comma 5, TUIR tra trasferimento di un diritto reale di godimento e trasferimento della proprietà opera sul piano della qualificazione del trasferimento, ma non consente di sussumere la cessione del diritto di superficie tra gli obblighi di "permettere" riferiti a diritti personali.
- Ai fini della tassazione delle plusvalenze, la distinzione tra terreno agricolo e area fabbricabile è decisiva: la previsione relativa alle aree fabbricabili non è applicabile ai terreni agricoli.
- Quando il punto controverso è esclusivamente di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo l'originario ricorso introduttivo.
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