Cassazione Penale, Ordinanza n. 34515/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 24 ottobre 2025 della Corte di appello di Bari, che aveva sostanzialmente confermato la condanna di primo grado, riformandola soltanto quanto al trattamento sanzionatorio, per tentato furto pluriaggravato in abitazione. Con i primi due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto come tentativo e sull’esclusione della desistenza volontaria. Con il terzo motivo ha contestato, per violazione di legge e vizio di motivazione, la concreta determinazione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché riproponevano censure già formulate in appello e puntualmente disattese; sono stati inoltre giudicati manifestamente infondati, poiché gli atti, valutati ex ante nella loro struttura e nel contesto, erano idonei a rivelare in modo non equivoco il fine criminoso. La sentenza di merito aveva valorizzato la presenza di un complice con funzione di palo e il fatto che l’attività fosse stata interrotta dall’arrivo delle forze dell’ordine, escludendo così una desistenza volontaria. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la graduazione della pena è riservata al giudice di merito e la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua e non illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
gli atti sono diretti in modo non equivoco a commettere un delitto quando, in sé considerati, e quindi nella loro struttura ontologica, nonché per il contesto nel quale si inseriscono, sono tali da rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente
La direzione non equivoca degli atti va valutata considerando la loro struttura e il contesto, secondo le regole di esperienza, e con giudizio ex ante in rapporto alle circostanze concrete e alle modalità della condotta.
la Corte territoriale ha dato conto dell'esistenza di un complice con funzioni di palo e della circostanza che l'interruzione dell'attività criminosa era da ricondurre al sopraggiungere delle forze dell'ordine
Nel caso esaminato, la prosecuzione dell’azione fino all’intervento delle forze dell’ordine e la presenza di un complice con funzione di palo sono state ritenute incompatibili con la desistenza volontaria.
Massime di principio
- La direzione non equivoca degli atti idonei a integrare il tentativo deve essere accertata con valutazione ex ante, considerando sia la struttura della condotta sia il contesto in cui essa si inserisce, alla luce delle regole di esperienza.
- L’interruzione dell’attività criminosa dovuta all’intervento delle forze dell’ordine, in presenza di condotte già dirette in modo non equivoco alla commissione del delitto, non integra desistenza volontaria.
- La determinazione della pena e dei relativi aumenti costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione quando non sia arbitrario o illogico e sia sorretto da motivazione sufficiente; il livello di dettaglio motivazionale richiesto per i singoli aumenti è commisurato alla loro entità.
- Sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese con motivazione adeguata.
Come è indicizzato
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