Cassazione Penale, Sentenza n. 49700/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello per due profili principali: (1) nullità derivante dallo stralcio/riunione delle imputazioni e dalla mancata notifica ad un codifensore, con contestazione della possibilità del giudice di 'spezzettare' il capo di imputazione unitario; (2) errore sulla determinazione del tempus commissi del reato di truffa in danno della Rai: secondo la ricorrente la truffa si sarebbe consumata il 28 aprile 2004 (data del bonifico ricevuto dalla Rai), sicché il reato sarebbe prescritto prima della sentenza di primo grado, mentre i giudici hanno ritenuto consumazione nel febbraio 2007 al momento della produzione alla Rai di documenti falsi che hanno consentito di trattenere indebitamente le somme già percepite.
La decisione
La Corte suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che lo stralcio delle imputazioni era legittimo in quanto si trattava di due distinti reati di truffa rivolti a diverse parti offese e che l'ordinanza di separazione (art. 18 cod. proc. pen.) è provvedimento ordinatorio inoppugnabile. Ha altresì ritenuto corretta la determinazione del tempus commissi nel febbraio 2007: la condotta fraudolenta decisiva è stata la produzione di documenti falsi che hanno permesso alla ricorrente di trattenere la somma già ricevuta, configurando quindi il reato non retrodatabile al 2004. Per questi motivi il ricorso è stato respinto, la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, a una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile quantificate in 4.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 18 cod. proc. pen. (lett. D))
Consente al giudice la separazione dei processi nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni; il provvedimento di separazione/stralcio ha natura ordinatoria e, per il principio di tassatività delle impugnazioni, è inoppugnabile.
Norma sulle nullità: la censura di nullità deve essere specificamente indicata; la mancata individuazione del profilo di nullità rende il motivo generico e inammissibile.
Massime di principio
- La separazione o lo stralcio di posizioni/impiutazioni è legittimo quando ricorrano reati distinti o parti offese diverse anche se originariamente riuniti: il provvedimento ha natura ordinatoria e difficilmente impugnabile.
- Per la truffa il 'tempus commissi' va individuato nel momento in cui il comportamento ingannevole produce l'effetto giuridico che determina il danno o la conservazione indebita del profitto (es. produzione di documenti falsi che inducono la controparte a perdere il diritto di reclamare o a non ottenere la prestazione dovuta). Non sempre coincide con la fase contrattuale iniziale (data del pagamento).
- Negli accordi ad esecuzione differita o in contratti che si prolungano nel tempo, artifici e raggiri posti anche dopo la stipula possono integrare il reato di truffa se mirano a ottenere una prestazione ulteriore o a far apparire verificata una condizione non vera.
- Le eccezioni di nullità processuale devono essere rilevate con specificità: argomentazioni genericamente ripetute in cassazione senza contestualizzare il vizio spiegato dalla corte di merito sono soggette a inammissibilità.
- La proposizione di ricorso infondato o generico può comportare condanne per spese e ammende a carico del ricorrente.
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