Ordinanza n. 887/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti limitativi dell’assistenza educativa scolastica
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori dello studente)
Prevale il privato
La controversia
I genitori hanno proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Sardegna che aveva negato la sospensione degli atti con cui, per l’anno scolastico 2025/2026, l’assistenza educativa scolastica alla comunicazione e all’autonomia in favore dello studente con grave disabilità era stata limitata a tredici ore settimanali, anziché alle diciotto ore indicate come necessarie nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Gli appellanti hanno dedotto l’illegittimità della riduzione, ritenendola lesiva del diritto all’istruzione, all’inclusione scolastica e all’effettiva integrazione dello studente disabile. In particolare, hanno evidenziato la mancata o insufficiente attuazione delle misure previste dal PEI e il contrasto tra la significativa riduzione dell’assistenza e il grado di disabilità dello studente, richiamando anche quanto risultante dal verbale del GLO del 27 ottobre 2025.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare, riformando l’ordinanza del TAR e accogliendo l’istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ravvisato sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto non manifestamente infondata la censura secondo cui la riduzione delle ore di assistenza rispetto alle indicazioni del PEI non avrebbe garantito il nucleo invalicabile delle garanzie minime necessarie a rendere effettivo il diritto all’integrazione scolastica, avuto riguardo alla grave disabilità dello studente. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il diritto all’assistenza, al momento dell’erogazione del servizio di istruzione, non può essere subordinato alla disponibilità finanziaria dell’ente obbligato quando tale subordinazione si traduca nell’azzeramento delle possibilità di fruizione del servizio. Quanto al periculum, ha ritenuto grave e irreparabile il pregiudizio derivante dalla mancata o insufficiente attuazione delle misure previste dal PEI, poiché la riduzione dell’assistenza avrebbe potuto compromettere irreversibilmente il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica. È stata quindi sospesa l’efficacia degli atti impugnati nella parte in cui limitavano a tredici ore settimanali l’assistenza, anziché assicurare le diciotto ore indicate nel PEI. Il Collegio ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Consente l’impugnazione davanti al Consiglio di Stato dell’ordinanza cautelare resa dal TAR.
sollecita fissazione dell’udienza di merito
In caso di accoglimento della domanda cautelare, consente la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità del minore
Giustifica l’oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
oscuramento delle generalità del minore
Richiamato quale ulteriore presupposto per la protezione dei dati personali contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- Il diritto dello studente con disabilità all’assistenza educativa scolastica alla comunicazione e all’autonomia deve essere reso effettivo in misura coerente con le esigenze individuate nel PEI e non può essere compresso in modo da sacrificare il nucleo invalicabile delle garanzie minime necessarie all’inclusione scolastica.
- La disponibilità finanziaria dell’ente tenuto all’erogazione dell’assistenza scolastica non può costituire, in sé, una ragione per limitare il servizio quando la riduzione comprometta sostanzialmente la possibilità di fruizione del diritto all’istruzione e all’inclusione.
- La significativa riduzione delle ore di assistenza indicate come necessarie nel PEI, ove non adeguatamente giustificata e potenzialmente incompatibile con il grado di disabilità dello studente, integra un profilo di fumus boni iuris ai fini della tutela cautelare.
- La mancata o insufficiente attuazione delle misure assistenziali previste dal PEI può determinare un pregiudizio grave e irreparabile, poiché incide immediatamente sull’effettività del percorso di istruzione e inclusione dello studente con disabilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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