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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41130/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva respinto l'appello avverso il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari. La difesa ha dedotto vizio di motivazione sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la connessione tra procedimenti e le pronunce intervenute in altri giudizi (con riduzione di pena e sostituzione della misura in un procedimento connesso), la rilevanza del "presofferto" e della continuazione sulla prognosi della pena finale e, quindi, l'obbligo del giudice della cautela di valutare periodicamente la proporzionalità della misura rispetto alla pena che si ritiene sarà inflitta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate o non sindacabili in sede di legittimità, condividendo la valutazione del Tribunale di Reggio Calabria secondo cui non si era verificato un mutamento tale da eliminare il "periculum libertatis" che giustificava la custodia. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la revoca o sostituzione della custodia non può fondarsi esclusivamente su un calcolo aritmetico del tempo già scontato rispetto alla pena prevedibile; è necessaria una valutazione complessiva della persistenza delle esigenze cautelari (pericolosità sociale, modalità delle condotte, trasgressioni di misure). Ha inoltre precisato che, nel caso di continuazione "esterna" tra reati giudicati separatamente, il giudice della cautela non può anticipare la riunificazione e non è tenuto a farne automaticamente discendere la sostituzione della misura. Per questi motivi il provvedimento impugnato è risultato corretto e la ricorrente è stata condannata alle spese e a una somma a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa in relazione al principio di proporzionalità e alla verifica della misura; la Corte non ha ritenuto che imponga una valutazione meramente aritmetica del rapporto tra tempo cautelare e pena definitiva.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Riferito dalla difesa come possibile obbligo di valutazione periodica della pena prevedibile; la Corte ha ritenuto che la norma non imponga un obbligo di ricalcolo automatico della pena finale in sede cautelare né un'esclusione della necessaria valutazione della persistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 273, 274, 275 cod. proc. pen.

    Richiamati a sostegno della tesi difensiva circa l'incidenza degli elementi ai fini della prognosi sulla pena e della proporzionalità; la Corte ha richiamato tali disposizioni nella cornice della valutazione complessiva delle esigenze cautelari e del computo delle pene in caso di cumulo/continuazione, ma ha escluso che esse impongano la sostituzione automatica della misura.

  • art. 297 cod. proc. pen.

    Citato in rapporto alla disciplina della connessione: la Corte ha ricordato che la connessione può influire sui termini e sul processo ma non consente automaticamente di sostituire la misura cautelare senza valutare la persistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 278 cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare che la non considerazione della continuazione riguarda i limiti edittali astratti per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha distinto tra valutazione dei limiti edittali e computo concreto della pena prognosticata.

  • art. 275, comma 2-bis e comma 3 cod. proc. pen.

    Utili per il computo della pena e per la presunzione di pericolosità in caso di reati unificati dalla continuazione; la Corte ha ricordato che occorre tener conto degli aumenti di pena derivanti dal cumulo materiale o giuridico quando si valuta la pena concretamente irrogabile.

  • art. 671 cod. proc. pen. e art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla riunificazione di procedimenti e all'effetto che la continuazione "esterna" può avere sulla diagnosi della pena in corso; la Corte ha spiegato che la possibile riunificazione non autorizza il giudice della cautela a sovrapporre una valutazione definitiva della pena senza gli elementi probatori necessari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato dalla difesa in ordine alla tutela della libertà personale e al principio di proporzionalità; la Corte non ha ritenuto che dalla Costituzione discenda l'obbligo di sostituzione automatica della misura in presenza di tempo già scontato.

Massime di principio

  • La sostituzione della custodia cautelare non può fondarsi esclusivamente su un calcolo aritmetico del tempo già scontato rispetto alla pena prevedibile; il giudice deve valutare la persistenza e la consistenza delle esigenze cautelari (pericolosità sociale, modalità delle condotte, trasgressioni).
  • La rilevanza di sentenze o misure adottate in procedimenti connessi o separati va valutata concretamente: la mera esistenza di una riduzione di pena in un procedimento connesso non impone automaticamente la sostituzione della misura cautelare nel processo in corso.
  • Nel caso di presunta continuazione "esterna" tra reati giudicati separatamente, il giudice della cautela non può anticipare l'esito della riunificazione e non è tenuto a considerarla un motivo automatico per alleggerire la misura; deve invece considerare se, anche tenendo conto degli elementi a disposizione, la misura rimanga proporzionata e adeguata.
  • Il giudice della cautela deve operare verifiche periodiche sulla persistenza dell'idoneità della misura, ma tali verifiche sono valutazioni di merito fondate su elementi concreti e non su soli calcoli predeterminati; per ottenere la sostituzione è utile che la difesa produca elementi nuovi e specifici (es. sentenze definitive dei procedimenti connessi, documentazione sulla effettiva diminuzione della pena prevedibile, comportamenti processuali che riducono il pericolo di recidiva).
  • Le violazioni o trasgressioni alle prescrizioni in altri procedimenti sono fattori che rafforzano la persistenza del pericolo e giustificano il mantenimento di misure più afflittive.
  • In sede di impugnazione in Cassazione le censure che si risolvono in una critica di merito sulla valutazione della persistenza delle esigenze cautelari sono difficilmente ammissibili se non sono dimostrate gravi vizi di motivazione o errori di diritto evidenti.

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