Cassazione Penale, Ordinanza n. 29449/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l’unico motivo dedotto si limitava a riproporre censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, senza sviluppare un’analisi critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo un unico motivo con cui lamentava il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità penale pronunciato nei suoi confronti. Dal testo emerge che la censura mirava a contestare la valutazione degli elementi probatori posti a base della condanna per il reato a lei ascritto. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Viene applicata la disciplina conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio motivazionale non può essere dedotto in modo meramente assertivo o ripetitivo: il ricorso deve indicare puntualmente le ragioni per cui la motivazione sarebbe illogica, contraddittoria o carente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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