Cassazione Penale, Ordinanza n. 10744/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente propone un unico motivo contro la sentenza della Corte d'appello, lamentando il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La doglianza è ritenuta manifestamente infondata perché la decisione di merito aveva valorizzato, in modo corretto, la personalità del condannato e la presenza di precedenti condanne, anche per reati poi estinti o depenalizzati, come elemento ostativo alla prognosi favorevole richiesta per concedere il beneficio. Il ricorso viene quindi considerato non deducibile in sede di legittimità, perché diretto a censurare una valutazione discrezionale del giudice di merito non manifestamente illogica.
Norme richiamate
Le precedenti condanne per reati poi estinti ai sensi della norma possono essere legittimamente considerate dal giudice ai fini della valutazione prognostica sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena.
sospensione condizionale della pena
Il beneficio richiede una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato; la personalità del condannato e i suoi precedenti possono legittimamente escluderla.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice può valorizzare i precedenti penali dell'imputato come indice sfavorevole alla prognosi di futura astensione dal reato, anche quando quei precedenti riguardino fatti successivamente estinti o depenalizzati.
- La censura in cassazione contro il diniego della sospensione condizionale è inammissibile quando si risolve in una contestazione di merito della valutazione discrezionale del giudice, se tale valutazione è correttamente motivata e non manifestamente illogica.
- La presenza di precedenti condanne non è neutralizzata dal solo fatto che i relativi reati siano stati estinti o depenalizzati, poiché può comunque rilevare nel giudizio sulla personalità del condannato e sulla prognosi favorevole richiesta per il beneficio.
Come è indicizzato
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