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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22719/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione promosso da Turci per ottenere la rideterminazione della pena alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019. Il ricorrente deduceva violazione di legge: il giudice dell'esecuzione avrebbe errato ritenendo decisivo il momento di consumazione del reato (anziché riconoscere l'effetto retroattivo della declaratoria di incostituzionalità) e, soprattutto, avrebbe deciso senza acquisire il parere del pubblico ministero, in violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la censura processuale relativa alla mancata partecipazione del pubblico ministero. Ha richiamato l'orientamento secondo cui l'omessa acquisizione del parere del PM nell'ambito dell'art. 666, comma 2, determina una nullità deducibile anche dalla parte privata. La Corte ha spiegato che il pubblico ministero è l'organo dell'esecuzione (art. 655) e che la sua partecipazione, anche in forma cartolare, è indispensabile; il giudice dell'esecuzione non può decidere inaudita altera parte su materie esecutive che spettano al PM. Per tali ragioni il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa rinviata al Tribunale di Genova per nuovo esame dopo avere ascoltato il pubblico ministero.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    La procedura semplificata prevista dal comma 2 non esonera dall'acquisizione del parere del pubblico ministero: l'assenza di tale parere, se il giudice decide de plano, produce nullità rilevabile anche dalla parte privata.

  • art. 655 cod. proc. pen.

    cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti ... propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione

    Il pubblico ministero è l'organo dell'esecuzione con funzioni attive e doveri di intervento in tutti i procedimenti esecutivi; non è una parte eventuale ma un contraddittore necessario.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Richiamato come esempio della natura dinamica della fase esecutiva (es. sospensione dell'esecuzione): l'esecuzione può subire eventi modificativi che impongono il coinvolgimento del PM per garantire decisioni conformi alla reale posizione giuridica del condannato.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 40/2019

    La declaratoria di incostituzionalità può avere effetti favorevoli retroattivi che incidono sulla determinazione della pena; tuttavia, l'applicazione di tale principio in sede esecutiva richiede il corretto svolgimento del contraddittorio con il pubblico ministero.

  • Sezioni unite, sentenza n. 3423 del 29/10/2020 (Gialluisi)

    Conferma la funzione costituzionale della fase esecutiva orientata all'umanizzazione e all'adeguatezza della pena e ribadisce il ruolo centrale del pubblico ministero quale promotore dell'esecuzione e controparte necessaria.

  • Sez. 1, sentenza n. 42540 del 25/06/2018

    Giurisprudenza richiamata per affermare che l'omessa acquisizione del parere del PM nella procedura prevista dall'art. 666, comma 2, determina nullità rilevabile dalla parte privata.

Massime di principio

  • Nelle controversie esecutive che incidono sulla libertà o sul regime detentivo del condannato, il pubblico ministero è un contraddittore necessario: il suo parere deve essere acquisito anche nel rito semplificato dell'art. 666, comma 2, e la sua omissione può causare nullità.
  • Il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi preventivamente al pubblico ministero emettendo provvedimenti decisivi inaudita altera parte; può sindacare la regolarità del titolo esecutivo in sede di incidente solo dopo il coinvolgimento del PM.
  • La declaratoria di incostituzionalità può produrre effetti retroattivi favorevoli per il condannato, ma l'applicazione di tali effetti in sede esecutiva richiede il rispetto delle garanzie procedurali (incluso il confronto con il PM).
  • La violazione procedurale della partecipazione del PM è un vizio sanabile con annullamento e rinvio per nuovo esame; il giudice di legittimità interviene preferibilmente su questa base procedurale quando il merito non è stato deciso nel corretto contraddittorio.
  • La parte privata (il condannato) ha interesse e legittimazione a denunciare l'omissione del parere del pubblico ministero perché tale omissione può incidere sulla correttezza e legittimità della decisione esecutiva.

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