Cassazione Penale, Sentenza n. 47890/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando: 1) errata qualificazione giuridica del fatto relativo al capo B (contestata in termini che sostengono che la Corte avrebbe qualificato il fatto come furto anziché come ricettazione); 2) vizi nella determinazione della pena rispetto a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, con il concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti sui punti concordati comporta la rinuncia dell'imputato a sollevare in cassazione censure sulla qualificazione giuridica del fatto e su questioni connesse, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale. Inoltre il ricorrente aveva concordato e richiesto la pena che ora censura, perciò non poteva contestarne la determinazione. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Deliberato in Roma, camera di consiglio del 19/09/2023; depositato 30/11/2023.
Norme richiamate
Il concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis implica che l'imputato, accettando i punti concordati, rinuncia a dedurre in cassazione doglianze relative alla qualificazione giuridica del fatto e ad altre questioni già oggetto dell'accordo, salvo che la pena inflitta sia illegale.
art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato in motivazione)
La giurisprudenza originaria sviluppata con riferimento all'art. 599, comma 4, è stata estesa al concordato ex art. 599-bis, ritenendolo strumentalmente equivalente quanto al principio di rinuncia delle doglianze oggetto dell'accordo.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 (Leone)
La pronuncia è richiamata per l'affermazione consolidata che l'accordo sul punto concordato esclude la possibilità di impugnare in Cassazione la qualificazione giuridica del fatto e altre doglianze relative a ciò che è stato oggetto di patto, salvo pena illegale.
Massime di principio
- Se si accetta un concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., si rinuncia in linea di massima a impugnare in Cassazione la qualificazione giuridica dei fatti e le questioni già concordate tra le parti.
- La Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso che censura questioni già oggetto di accordo sul punto sancito nel concordato, salvo che la pena applicata sia illegale.
- Chi concorda e richiede una specifica determinazione della pena non può poi impugnare in Cassazione la stessa determinazione invocando errori di valutazione della Corte che ha ratificato il patto.
- La parte che propone un ricorso inammissibile per violazione del principio della rinuncia derivante dal concordato può essere condannata alle spese e a una somma a favore della Cassa delle Ammende commisurata al grado di colpa.
- In situazioni analoghe è essenziale valutare preliminarmente se la questione che si intende impugnare sia stata oggetto del patto: se lo è, l'impugnazione rischia di essere inammissibile; se no, può essere dedotta in Cassazione.
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