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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15304/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società impugnava, con ricorso per cassazione, la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto dellopposizione contro un avviso di accertamento emesso per lanno dimposta 2005. LUfficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi sulla base degli studi di settore, ritenendo che i ricavi dichiarati fossero inferiori a quelli presunti mediante lapplicazione dello studio SG73B e ricondotto lattivite0 della contribuente a un cluster diverso da quello indicato in dichiarazione. Nel corso del giudizio di legittimite0, la societe0 ha poi depositato istanza di rinuncia al ricorso, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-bis) e di aver integralmente pagato quanto dovuto in relazione alle cartelle emesse dopo latto impositivo.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente comunicata e sottoscritta, corredata dalla prova dellintegrale pagamento derivante dalla definizione agevolata della pretesa tributaria. Ha quindi dichiarato lestinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte ha inoltre escluso lapplicazione del c.d. doppio contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilite0 o improcedibilite0 dellimpugnazione e non e8 estensibile analogicamente.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    comunicata all'Avvocatura generale dello Stato a cura della Cancelleria ex art. 390 cod. proc. civ.

    La rinuncia al ricorso, debitamente comunicata e sottoscritta, e8 idonea a determinare lestinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 1 d.l. n. 149 del 2017

    Richiamato come base della c.d. rottamazione-bis cui la contribuente ha aderito per definire le cartelle emesse in seguito allavviso di accertamento.

  • L. n. 172 del 2017

    Legge di conversione del d.l. n. 149 del 2017, richiamata in relazione alla definizione agevolata della controversia.

  • contributo unificato

    misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilite0 o improcedibilite0 del gravame

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia e definizione agevolata, trattandosi di previsione di natura lato sensu sanzionatoria non estensibile oltre i casi espressamente previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente proposta e comunicata determina lestinzione del processo quando sia accompagnata dagli adempimenti richiesti dallart. 390 c.p.c.
  • La definizione agevolata della pretesa tributaria e lintegrale pagamento del dovuto possono rendere privo di oggetto il ricorso, con conseguente estinzione del giudizio.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non puf2 essere applicato in via analogica ai casi di estinzione del giudizio, essendo previsto soltanto per rigetto, inammissibilite0 o improcedibilite0 dellimpugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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