Cassazione Civile, Ordinanza n. 15304/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società impugnava, con ricorso per cassazione, la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto dellopposizione contro un avviso di accertamento emesso per lanno dimposta 2005. LUfficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi sulla base degli studi di settore, ritenendo che i ricavi dichiarati fossero inferiori a quelli presunti mediante lapplicazione dello studio SG73B e ricondotto lattivit e0 della contribuente a un cluster diverso da quello indicato in dichiarazione. Nel corso del giudizio di legittimit e0, la societ e0 ha poi depositato istanza di rinuncia al ricorso, rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-bis) e di aver integralmente pagato quanto dovuto in relazione alle cartelle emesse dopo latto impositivo.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente comunicata e sottoscritta, corredata dalla prova dellintegrale pagamento derivante dalla definizione agevolata della pretesa tributaria. Ha quindi dichiarato lestinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte ha inoltre escluso lapplicazione del c.d. doppio contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilit e0 o improcedibilit e0 dellimpugnazione e non e8 estensibile analogicamente.
Norme richiamate
comunicata all'Avvocatura generale dello Stato a cura della Cancelleria ex art. 390 cod. proc. civ.
La rinuncia al ricorso, debitamente comunicata e sottoscritta, e8 idonea a determinare lestinzione del giudizio di cassazione.
art. 1 d.l. n. 149 del 2017
Richiamato come base della c.d. rottamazione-bis cui la contribuente ha aderito per definire le cartelle emesse in seguito allavviso di accertamento.
Legge di conversione del d.l. n. 149 del 2017, richiamata in relazione alla definizione agevolata della controversia.
contributo unificato
misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilit e0 o improcedibilit e0 del gravame
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia e definizione agevolata, trattandosi di previsione di natura lato sensu sanzionatoria non estensibile oltre i casi espressamente previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente proposta e comunicata determina lestinzione del processo quando sia accompagnata dagli adempimenti richiesti dallart. 390 c.p.c.
- La definizione agevolata della pretesa tributaria e lintegrale pagamento del dovuto possono rendere privo di oggetto il ricorso, con conseguente estinzione del giudizio.
- Il c.d. doppio contributo unificato non pu f2 essere applicato in via analogica ai casi di estinzione del giudizio, essendo previsto soltanto per rigetto, inammissibilit e0 o improcedibilit e0 dellimpugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15242/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15243/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15244/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15247/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15249/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15250/2024 del 31/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →