Ordinanza n. 94/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione del Direttore del Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità agricola e Gestione fito-sanitaria, presso il Coordinamento Area Seconda della Regione Molise, n. 2653 del 14.05.2025, avente ad oggetto: “Regolamento UE n. 2115/21 art. 70 - PSP 2023/2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione in data 2.12.2022. Complemento dello sviluppo rurale per la Regione Molise (SCR) 2023-2027 (DGR57 del 08.03.2023). Intervento SRB01 sostegno zone con svantaggi naturali di montagna. Disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l’annualità 2025”, pubblicata all’Albo pretorio regionale in data 14.05.2025; - del bando allegato alla suddetta Determinazione avente oggetto: “SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna (art. 71 Reg. UE 2115/2021). Bando attuativo per la presentazione delle domande – anno 2025”; - della Delibera di Giunta della Regione Molise n. 57 dell’8.03.2023, avente ad oggetto “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise. Approvazione CSR Versione 1. Approvazione percorso Comitato di monitoraggio”, e dei relativi allegati, pubblicata all’Albo pretorio regionale in data 9.03.2023; - dell’allegato A denominato “Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR)”, allegato alla suddetta Delibera di Giunta della Regione Molise n. 57 dell’8.03.2023; - dell’allegato 2, denominato “Metodologia e calcolo dei pagamenti a superficie mancati redditi e costi aggiuntivi per gli impegni assunti conformemente agli artt. 70, 71 e 72 del Regolamento (UE) n. 2021/2115”, allegato alla suddetta Delibera di Giunta della Regione Molise n. 57 del 08.03.2023, nella parte in cui il Comune di Bonefro è stato escluso dal novero dei Comuni montani ammessi al beneficio di cui alla misura SRB01 - “sostegno zone con svantaggi naturali Montagna”; - di tutti gli atti istruttori con i quali la Regione Molise ha individuato rispetto ai Comuni di Campodipietra, Casacalenda, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Jelsi, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Montemitro, Morrone del Sannio, Petrella Tifernina, Pietracatella, Provvidenti, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, Sant'Elia a Pianisi, Toro e Tufara, le zone montane ai sensi dell’articolo 32 del reg. 1305/2013; - nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali, o comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali relativi al bando SRB01 per l'annualità 2025 e disciplina di programmazione che esclude il Comune di Bonefro dai Comuni montani ammessi al beneficio
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione regionale relativa alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'intervento SRB01, il bando attuativo, la delibera regionale di approvazione del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 e i relativi allegati, nella parte in cui il Comune di Bonefro è stato escluso dall'elenco dei Comuni montani ammessi al beneficio. Sono stati inoltre contestati gli atti istruttori concernenti l'individuazione delle zone montane e la rappresentazione, nel PLUA versione 2, della riduzione degli ettari da indennizzare da 34.000 a 23.200. Con memoria ex art. 73 c.p.a. i ricorrenti hanno chiesto l'acquisizione degli atti, anche istruttori, posti a fondamento di tale riduzione. È stato altresì dedotto un conflitto di interessi tra le amministrazioni rappresentate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, questione sulla quale il Collegio ha richiesto deduzioni scritte.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto meritevole di accoglimento l'istanza istruttoria dei ricorrenti, disponendo che la Regione Molise depositi in giudizio gli atti, anche di natura istruttoria, sulla base dei quali nel PLUA versione 2 è stata rappresentata la riduzione degli ettari da indennizzare da 34.000 a 23.200. Ha inoltre invitato l'Avvocatura Distrettuale dello Stato a presentare deduzioni scritte sul contestato conflitto di interessi tra le amministrazioni da essa rappresentate. Gli incombenti devono essere eseguiti entro quaranta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua eventuale precedente notificazione. Il giudizio è stato rinviato alla pubblica udienza del 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
memoria ex art. 73 c.p.a.
La memoria depositata ai sensi dell'art. 73 c.p.a. costituisce il contesto processuale nel quale è stata formulata e reiterata l'istanza istruttoria; l'ordinanza non ne offre un'ulteriore interpretazione.
art. 70 Regolamento (UE) n. 2021/2115
Regolamento UE n. 2115/21 art. 70
È richiamato quale base normativa dell'intervento di sostegno alle zone con svantaggi naturali di montagna.
art. 71 Regolamento (UE) n. 2021/2115
Sostegno zone con svantaggi naturali montagna (art. 71 Reg. UE 2115/2021)
È richiamato nel bando attuativo dell'intervento SRB01.
art. 32 Regolamento (UE) n. 1305/2013
zone montane ai sensi dell’articolo 32 del reg. 1305/2013
È richiamato quale parametro normativo per l'individuazione delle zone montane.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia richiede l'acquisizione di documenti amministrativi specificamente individuati e rilevanti per verificare la legittimità dell'atto impugnato, il giudice amministrativo può ordinarne il deposito in giudizio ai fini dell'adeguata istruzione della causa.
- Qualora sia contestata la sussistenza di un conflitto di interessi tra più amministrazioni rappresentate dalla medesima Avvocatura dello Stato, il giudice può richiedere all'Avvocatura deduzioni scritte sul punto prima della prosecuzione della trattazione.
- L'ordinanza istruttoria può assegnare all'amministrazione un termine perentorio di adempimento decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore, rinviando la causa a una successiva udienza pubblica.
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